Clicca sulla nostra pagina per avere una visione completa di tutti i dettagli utili per partecipare alle gare e conoscere i bandi scaduti:
Società trasparente
Maggio 2018 - Avviso di gara
Data Pubblicazione: 30/05/2018
Maggio 2018 - Avviso di gara
Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro suddiviso in n. 5 lotti relativo all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete gas metano gestita da Toscana Energia S.p.a., ed alle attività di pronto intervento.
Data di trasmissione dell’Avviso di gara alla Commissione della Comunità Europea: 30 maggio 2018.
ERRATA CORRIGE
Si comunica ai concorrenti che il valore 3, come riportato nella formula di cui alla lettera O del paragrafo 5 del Disciplinare di gara (pag. 27), è frutto di un mero errore materiale. Infatti, come correttamente riportato nella tabella riepilogativa dei punteggi e nella rubrica della menzionata lettera O il punteggio da attribuire al relativo criterio è pari ad 1.
Pertanto, il valore corretto da riportare nella menzionata formula è 1 e non 3.
QUESITO n. 1 - (pubblicato in data 11.06.2018)
Relativamente ai quesiti sotto riportati,
“… 1) Un soggetto che si presenta alla gara in ATI su un lotto di manutenzione, può partecipare anche singolarmente, avendo i requisiti, agli altri lotti sia di manutenzione che di estensioni (reanliv)?
2) Una ditta può essere nominata nella Terna di subappaltatori da un impresa o da ATI per un lotto, e da altra impresa o ATI per un altro lotto?
3) Una ditta si presenta, nei lotti da 1 a 3, su un lotto singolarmente, e su un lotto in ATI, si può aggiudicare ambuedue i lotti?...”
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
1. Fermo restando che i concorrenti, in qualsiasi forma essi si presentino, non possono aggiudicarsi più di un lotto, tra quelli da 1 a 3, ed ugualmente non possono aggiudicarsi più di un lotto, tra quelli da 4 a 5 (eventualmente combinati insieme, ad es. lotti 1 e 5), come espressamente stabilito dal paragrafo 5 del Disciplinare di gara, si precisa che i concorrenti potranno comunque partecipare a tutti i lotti di loro interesse, costituiti nella forma giuridica che più ritengano opportuna.
In ogni caso, ove un concorrente risulti aggiudicatario in un lotto tra quelli da 1 a 3 o in uno tra il 4 ed il 5, non sarà preso in considerazione per l’aggiudicazione dei lotti successivi, in qualsiasi forma esso si sia presentato, come espressamente stabilito dal paragrafo 5 del Disciplinare di gara.
2. Come espressamente riportato nel paragrafo 9. Subappalto dello Schema di disciplinare di gara denominato “Bando-tipo n. 2” approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, è consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
3. Come già evidenziato nella risposta al punto 1, si ribadisce che, ai sensi del paragrafo 5 del Disciplinare di gara, i concorrenti, in qualsiasi forma essi si presentino, non possono aggiudicarsi più di un lotto, tra quelli da 1 a 3.
QUESITO n. 2 - (pubblicato in data 11.06.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… L’impresa offerente che intende fare ricorso al subappalto , può indicare una terna di subappaltatori già indicata da altro concorrente ?...”
si evidenzia il seguente chiarimento:
Premesso che sarebbe oltremodo curiosa l’eventualità che due concorrenti presentino una terna di subappaltatori identica ed ancor di più, la circostanza che una tale possibilità sia coscientemente concepita in sede di richiesta chiarimenti formulati prima della partecipazione ad una procedura di gara, si precisa quanto segue.
Come già evidenziato nella risposta al punto 2 del quesito 1, nel paragrafo 9. Subappalto dello Schema di disciplinare di gara denominato “Bando-tipo n. 2” approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, è consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
QUESITO n. 3 - (pubblicato in data 11.06.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… se il partecipante è un consozio stabile ed indica il concorrente, e se il consorzio non vince l'appalto lo stesso concorrente può fare il subappaltatore dell'impresa aggiudicataria ?...”
si evidenzia il seguente chiarimento:
Premesso che, dalla formulazione letterale del quesito, dovrebbe intendersi che con il termine “concorrente” si voglia in realtà far riferimento al consorziato esecutore indicato dal consorzio stabile partecipante alla gara, quale concorrente, si precisa quanto segue.
Occorre considerare che il consorziato esecutore entra a tutti gli effetti nella procedura di gara quale concorrente, non soltanto in virtù del rapporto organico che lo lega al consorzio stabile, ma anche in quanto il consorzio stabile può, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, utilizzare i requisiti di partecipazione posseduti dal consorziato stesso (art. 47, co. II, D.Lgs. 50/16) ed in quanto è vietato al consorziato esecutore partecipare autonomamente alla medesima procedura di gara (art. 48, co. VII, D.Lgs. 50/16).
Pertanto, deve ritenersi che, ai sensi dell’ art. 105, co. IV, lett. a), D.Lgs. 50/16, la partecipazione alla procedura di gara del consorziato esecutore determinerà a carico del medesimo soggetto, l’impossibilità di essere destinatario di subappalti.
QUESITO n. 4 - (pubblicato in data 14.06.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… In riferimento alla procedura di cui in oggetto, a pag. 28 del rispettivo “Disciplinare di gara”, il punto P) recita: “numero di autocarri adibiti al trasporto dei rifiuti iscritti all’albo gestori ambientali per la categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi” , che il concorrente mette a disposizione per l’attività in oggetto alla data di pubblicazione del bando di gara”.
A tal proposito, si chiede se l’iscrizione all’Albo gestori ambientali per la categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’art. 212, comma 8, del Decreto Lgs. n.152/20006 e s.m.i., possa sostituire l’iscrizione alla categoria 4, visto la natura degli interventi di manutenzione da eseguire; ovvero “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla rete di distribuzione gas metano ed attività di pronto intervento”...”
si evidenzia il seguente chiarimento:
In considerazione dell’art. 26 dello Schema di accordo quadro, secondo il quale l’appaltatore acquisisce la qualifica giuridica di Produttore del Rifiuto, con ogni corrispondente conseguenza ai sensi della vigente disciplina legislativa, regolamentare e provvedimentale in materia e che, quindi, l’attività di trasporto rifiuti per conto terzi parrebbe rivestire un ruolo piuttosto marginale, si ritiene maggiormente rispondente al principio di adeguatezza del criterio, consentire l’accesso al punteggio premiante della lettera P, del paragrafo 5 del Disciplinare di gara, anche in caso di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis.
Pertanto, per quanto evidenziato, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla lettera P, del paragrafo 5 del Disciplinare di gara, è ammessa anche l’iscrizione alla “Categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
QUESITO n. 5 - (pubblicato in data 14.06.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… la scrivente impresa intende partecipare alla gara in oggetto come mandante di costituendo RTI di tipo verticale. Essendo in possesso di certificazione SOA per le CAT. OG3 classifica VIII° e per la CAT. OG6 classifica V°, ma non in possesso del requisito richiesto al punto 3.2 del disciplinare Capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale “in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, tutte le imprese dovranno dimostrare di aver eseguito i contratti sopraindicati, dalla capogruppo in misura maggioritaria e dalle singole mandanti in proporzione alla parte di lavori che andranno ad eseguire, fermo restando che il raggruppamento deve possedere complessivamente il requisito richiesto”.
E’ possibile partecipare come mandante di un costituendo RTI di tipo verticale dove la scrivente impresa eseguirà esclusivamente opere appartenenti alla categoria scorporabile OG3 e la Capogruppo opere della categoria prevalente OG6 con i requisiti richiesti al punto 3.2 del disciplinare interamente in capo alla Capogruppo?…”
si evidenzia il seguente chiarimento:
Premesso che la relativa risposta sottintende indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, le quali sono stabilite nel Bando di gara e nel relativo Disciplinare, cui si rimanda, si precisa che
Come espressamente stabilito dal paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara, TUTTE LE IMPRESE costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, dovranno possedere i requisiti di cui al punto III.2.3, lett. b) del Bando di gara, in proporzione ai lavori che dovranno eseguire, in modo tale che il RTI, unitariamente nel suo complesso, possieda il requisito richiesto.
Pertanto, anche nel caso di RTI di tipo verticale, i singoli componenti il raggruppamento, dovranno possedere i requisiti di partecipazione di cui al punto citato, in proporzione alla loro quota di partecipazione. Qualora ciò non si verifichi, ovvero quando un componente il RTI ne sia sprovvisto, la partecipazione del RTI alla procedura di gara non potrà essere ritenuta valida.
QUESITO n. 6 - (pubblicato in data 14.06.2018)
Relativamente ai quesiti sotto riportati,
“… Con riferimento alla gara in oggetto siamo ad inoltrare i seguenti quesiti:
1. Nel bando di gara tra le cause di esclusione elencate al punto III.2.1.) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, è prevista “ la contemporanea partecipazione alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti ai sensi dell’art. 89 co. VII, del D.lgs 50/16.Si chiede se tale causa di esclusione sia prevista anche in caso di avvalimento interno ad un raggruppamento e quando ausiliaria ed avvalente facciano parte del medesimo concorrente in quanto membri entrambi dello stesso raggruppamento.
1. A pag. 10 del Disciplinare di gara lett. C) con riferimento alla cauzione provvisoria è prevista la riduzione del 50% nel caso di possesso di ISO 9001, non si prevede invece l’ulteriore riduzione del 20% in caso di possesso di ISO 14001, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del D.lgs 50/16. A tal proposito si chiede se trattasi di una svista o la SA esclude le ulteriori riduzioni previste dalla normativa
2. Con riferimento all’offerta economica non si rinviene nè dalla disamina dei documenti di gara, nè all’interno del modello di offerta, alcun riferimento ai costi della sicurezza aziendale di cui all’art. 95 del D.lgs 50/16, previsti come ineludibili e non sanabili in caso di assenza anche dalla Giurisprudenza maggioritaria.Si chiede pertanto se tale mancanza sia imputabile a mera dimenticanza o, la SA ha ritenuto superflua tale determinazione nell’ambito dell’ offerta economica.
3. il punto J) della relazione tecnica "ESPERIENZA DOCUMENTATA”, prevede che i dati dichiarati dovranno essere documentati in caso di richiesta da parte della SA.A tal proposito, si chiede se in caso di aggiudicazione il concorrente possa comprovare l’esperienza allegando autocertificazioni rilasciate da ogni singolo dipendente con le quali si attesta esperienza maturata, periodo e datore di lavoro, o in caso contrario cosa si debba produrre.
4. il punto Q) della relazione tecnica " IMPATTO AMBIENTALE DEI FURGONI ATTREZZATI", specifica che si intende per Furgone Attrezzato un veicolo a cabina chiusa, con vano di carico chiuso o telonato o cassonato e con un peso totale a terra (massa ammissibile) fino a 35 ql. compresi e attrezzato.
A tal proposito si chiede se la SA consideri rentrante nella categoria un veicolo immatricolato come furgone, autocarro adibito al trasporto di cose, del tipo Fiorino o Doblo' con massa inferirore a 35 ql (nella media 17 ql), con vano chiuso, non rinvenendosi nella lettera d'invito limiti minimi di massa.
5. I PUNTI V) ED X) della relazione tecnica "LAVORI DI INTERCETTAZIONE FLUSSI GAS CON TAMPONATRICE”, prevedono l’indicazione del numero di interventi effettuati in rete e la comprova su richiesta della SA.A tal fine il concorrente per dimostrare l’esecuzione del numero di lavori indicati in relazione dovrà allegare apposita dichiarazione attestante il numero di interventi eseguiti e rilasciata dagli enti appaltanti per cui ha lavorato o potrà farlo con semplice autocertificazione?
6. I PUNTI A), B), C) D) ED H) prevedono l’indicazione di dipendenti messi a disposizione per l'appalto, indicandoli nominativamente per ciascun lotto fino ad un numero massimo determinato per singolo lotto, si chiede se possano essere indicati anche gli stessi nominativi per i lotti da 1 a 5, o se per ogni singolo lotto l’operatore economico dovrà indicare personale differente e non coincidente con altro già inserito in diversa offerta tecnica.
7. Dalla disamina del disciplinare di gara, si intuirebbe che solo il concorrente non iscritto alla white list dovrà indicare i subappaltatori necessari ai sensi dell’art. 1 co LII , L. 190/12, relativamente alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.Il nuovo Codice degli Appalti all’art. 105 “subappalto” al comma VI, prevede l’obbligo di indicazione dei subappaltatori relativamente alle attività maggiormente esposte ad infiltrazione mafiosa, indipendentemente dall’importo a base di gara. Alla luce di tale norma pertanto ciascun concorrente dovrà indicare i subappaltatori rientranti nelle categorie esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Si chiede pertanto di chiarire come debba essere interpretato quanto disposto a pag. 7 del disciplinare, e quindi se l'indicazione dei subappaltatori che andranno ad esercitare attività maggiormente esposte ad infiltrazione mafiosa, dovrà essere effettuata indistintamente da ogni concorrente.
8. A pag. 40 del Disciplinare nel paragrafo 7 “SUBAPPALTO”, è previsto l’obbligo dell’indicazione della terna dei subappaltatori, si richiede se possano essere indicati subappaltatori in numero superiore a tre e se i predetti subappaltatori possano essere indicati come tali anche da altri concorrenti. ...”
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
A. La disposizione dell’art. 89, co. VII, D.Lgs. 50/16 non è ovviamente applicabile nel caso di avvalimento interno espressamente previsto dal co. I del medesimo articolo, costituendo tale disposizione una previsione di natura speciale rispetto al principio generale.In ogni caso, si precisa che anche nelle ipotesi di avvalimento interno, l’Ente aggiudicatore è tenuto alla verifica del rispetto degli obblighi stabiliti nel co. IX dell’articolo citato.
B. Si evidenzia che nella presente procedura di gara non trova applicazione l’art. 93, D.Lgs. 50/16. Pertanto, con riferimento alla garanzia provvisoria, i concorrenti dovranno seguire esclusivamente le disposizioni dettate dal paragrafo 4.2, lett. C) del Disciplinare di gara.
C. Preso atto che la presente procedura di gara è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro (suddiviso in lotti), l’importo degli oneri della sicurezza aziendale sarà richiesto all’appaltatore al momento dell’emissione dei singoli Contratti Applicativi, sulla base della tipologia di intervento richiesto, della durata e del tipo di prestazioni da effettuarsi. Infatti, “… data la peculiare natura dell’Accordo quadro, l’obbligo di espressa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali c.d. interni può essere imposto solo una volta conosciuta l'esatta natura degli interventi da realizzare… Ciò non significa che tali oneri non siano presi in considerazione dalle imprese nella presentazione della loro offerta… ma solo che l’esatta individuazione di essi debba essere posticipata al momento dell’affidamento del singolo contratto attuativo…”.
D. Con riferimento alla lettera Q del paragrafo 5 del Disciplinare di gara, si precisa che i furgoni attrezzati, come ivi definiti, da prendere in considerazione sono quelli “… con un peso totale a terra (massa massima ammissibile) fino a 35 q.li compresi…”.
E. Considerato che con riferimento alla lettera J del paragrafo 5 del Disciplinare di gara, l’esperienza professionale dei lavoratori dipendenti interessati viene determinata in ragione della durata del rapporto di lavoro, come definito nelle premesse del medesimo paragrafo 5, i concorrenti aggiudicatari dovranno provare le autocertificazioni rese in sede di gara, tramite la produzione delle comunicazioni obbligatorie prodotte agli Enti competenti per l’instaurazione dei relativi rapporti di lavoro nonché di tutta quella ulteriore documentazione necessaria a provare l’asserita durata complessiva dei singoli rapporti di lavoro.
F. Con riferimento alle lettere V e X del paragrafo 5 del Disciplinare di gara, i concorrenti aggiudicatari dovranno provare le autocertificazioni rese in sede di gara, tramite la produzione di apposite dichiarazioni rilasciate dai committenti i lavori.
G. In considerazione della circostanza che i concorrenti non possono aggiudicarsi più di un lotto, tra quelli da 1 a 3, ed ugualmente non possono aggiudicarsi più di un lotto, tra quelli da 4 a 5, ma possono eventualmente aggiudicarsi insieme due lotti relativi ad attività diverse (uno tra quelli da 1 a 3 ed un altro tra il 4 ed il 5) e che, quindi, potrebbe verificarsi il caso che il medesimo concorrente si trovi ad eseguire le attività su due lotti distinti, i concorrenti dovranno operare come segue, riguardo la composizione delle squadre.Partecipazione soltanto a più lotti, tra quelli da 1 a 3: la composizione delle squadre potrà essere la medesima;
Partecipazione soltanto ad entrambi i lotti, 4 e 5: la composizione delle squadre potrà essere la medesima;
Partecipazione contemporanea ai lotti da 1 a 3 ed ai lotti 4 e/o 5: la composizione delle squadre dovrà essere diversa e distinta per i lotti da 1 a 3, rispetto a quella per i lotti 4 e/o 5.
H. Quanto indicato nel paragrafo 4.2, lett. A) del Disciplinare di gara deve essere considerato riferito al requisito di partecipazione di cui al punto III.2.1, lett. c) del Bando di gara, stante la presenza nelle attività oggetto di appalto di lavorazioni rientranti in quelle maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa. Pertanto, qualora il concorrente sia sprovvisto di iscrizione in White list, può comunque partecipare alla procedura di gara indicando la terna dei cosiddetti “subappaltatori necessari”, che, provvisti del requisito di partecipazione in esame, potranno svolgere le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa.Invece, quanto indicato nel paragrafo 7 del Disciplinare di gara deve essere semplicemente riferito all’istituto del subappalto, che, anche il concorrente provvisto di iscrizione in White list può in ogni caso richiedere, ai sensi delle norme di legge.
I. Come già evidenziato nella risposta al punto 2 del quesito 1 e nella risposta al quesito 2, già pubblicati, nel paragrafo 9. Subappalto dello Schema di disciplinare di gara denominato “Bando-tipo n. 2” approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, è consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.Si aggiunge, in ogni caso, che le norme di riferimento non vietano l’indicazione di più di tre soggetti per ciascuna tipologia di prestazione, per cui, ove il concorrente ne ravvisi la necessità, può comunque indicare un numero maggiore di operatori.
QUESITO n. 7- (pubblicato in data 14.06.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… In merito alla Procedura di gara in oggetto si chiede di confermare la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare i requisiti di carattere economico e tecnico di cui al punto 3.2 Capacità economica – finanziaria e tecnica-professionale del Disciplinare di Gara....”
si evidenzia il seguente chiarimento:
Premesso che la relativa risposta sottintende indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, le quali sono stabilite nel Bando di gara e nel relativo Disciplinare, cui si rimanda, si invita ad una approfondita analisi delle corrispondenti norme di legge, in particolare dell’art. 89, co. I, D.Lgs. 50/16.
QUESITO n. 8 - (pubblicato in data 14.06.2018)
Relativamente ai quesiti sotto riportati,
“… 1) Si chiedono chiarimenti in merito alla suddivisione dei Lotti 4-5, in quanto all’interno del Bando di Gara e del Disciplinare di Gara, sono suddivisi in Lotto 4 UT Pisa-Pistoia / Lotto 5 UT Firenze 1-Firenze 2, mentre lo Schema di Accordo Quadro e l’Allegato Elenco Comuni riporta Lotto 4 UT Firenze 1-Firenze 2 / Lotto 5 UT Pisa-Pistoia.
Chiediamo pertanto quale sia la suddivisione corretta dei Lotti.
2) Ci siamo recati presso l’Albo Gestori Ambientali per confrontarci con loro circa la Categoria 4 da voi richiesta all’interno del bando di gara: riassumendo ci hanno confermato che la Categoria 4 (rifiuti non pericolosi) è applicabile solo per aziende in conto terzi e/o aziende con stoccaggio rifiuti. Tutte le altre società devono essere iscritte alla Categoria 2bis trasporto rifiuti non pericolosi in conto proprio.
Si richiede pertanto, vista la tipologia di gara e la natura degli interventi che dovranno essere svolti, se la categoria 2bis è valida ai fini di punteggio di gara. ...”
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
1. Si precisa che la corretta suddivisione dei Lotti è quella descritta nel Bando e nel Disciplinare di gara, costituendo le indicazioni dello Schema di Accordo quadro e dell’allegato Elenco comuni, un mero errore materiale. Pertanto, si è provveduto alla revisione dei documenti indicati, aggiornati in data 14 giugno ed al loro inserimento nella cartella Ftp di gara.
2. Come già evidenziato nella risposta al quesito 4, si ribadisce che, per quanto ivi evidenziato, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla lettera P, del paragrafo 5 del Disciplinare di gara, è ammessa anche l’iscrizione alla “Categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
QUESITO n. 9 - (pubblicato in data 15.06.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… Il destinatario di un subappalto può essere una associazione temporanea di imprese costituita o costituenda tra imprese iscritte all'albo fornitori Italgas?...”
si evidenzia il seguente chiarimento:
Si precisa che le norme di riferimento in tema di subappalto non sembrano vietare una tale possibilità, ferma restando la necessità di indicare comunque gli ulteriori componenti della terna di subappaltatori, posto che l’eventuale R.T.I. avrebbe, in ogni caso, valore unitario.
Quanto al possesso della qualifica Italgas per i soggetti indicati nella terna di subappaltatori, si evidenzia che, in fase di gara, non è un elemento necessario. L’iscrizione nell’elenco dei fornitori qualificati Italgas assumerà rilevanza nella fase di esecuzione dell’appalto, ai sensi del paragrafo 6.7 delle Condizioni Generali, all’atto della autorizzazione del subappalto.
QUESITO 10 - (pubblicato in data 15.06.2018)
Relativamente ai quesiti sotto riportati,
“… 1. In riferimento al punto J) di pag. 20 del rispettivo “Disciplinare di gara”, che recita: “ESPERIENZA DOCUMENTATA, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, DEL “PERSONALE DIPENDENTE” CHE IL CONCORRENTE RENDE DISPONIBILE RELATIVAMENTE AGLI OPERATORI INDICATI NEI CRITERI A-B-C-D-E-F-G-H-I ”. e, alla rispettiva Tabella collegata, presente a pag 2 del Modello 3a (Offerta Tecnica),
si chiede se nella colonna “anzianità di servizio in gg.” della rispettiva Tabella presente a pag. 2 del del Modello 3a, si possa sommare la complessiva anzianità di servizio del singolo operatore, compresa l’anzianità maturata, e relativa agli ultimi dieci anni, per la stessa mansione, presso altre imprese, nel periodo antecedente alla data di assunzione presso la scrivente società.
2. Con riferimento al punto W) della pag.32 del Disciplinare di gara, che recita: “NUMERO COMPLESSIVO DI “PERSONALE DIPENDENTE” IN POSSESSO DELLA FORMAZIONE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA LETTERA V …”, ossia dei “LAVORI DI INTERCETTAZIONE FLUSSI GAS CON TAMPONATRICE (MP E AP)”, si chiede se è corretto considerare valido l’attestato “Ravetti” (che si allega alla presente per pronto riferimento) per il punteggio di cui alla lettera W) di pag.32 del “Disciplinare di gara”, in quanto attesta l’idoneità del Personale all’impiego delle attrezzature Stop/System per le condotte in pressione fino a 12 bar. ...”
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
1. In accordo con la ratio del criterio relativo alla lettera J del paragrafo 5 del Disciplinare di gara, finalizzato a valorizzare l’esperienza professionale dei lavoratori dipendenti del concorrente, nella specifica mansione che rivestiranno nella struttura organizzativa indicata in sede di gara, si ritiene corretto attribuire rilievo anche all’esperienza professionale eventualmente maturata presso datori di lavoro precedenti, ferme restando le condizioni stabilite nella premessa n. 1 di cui al paragrafo 5, lettera A) del Disciplinare di gara e di quanto altresì prescritto nella successiva lettera J del medesimo paragrafo 5.Infine, come già evidenziato nella risposta al punto E del quesito 6, già pubblicato, i concorrenti aggiudicatari dovranno provare le autocertificazioni rese in sede di gara, tramite la produzione delle comunicazioni obbligatorie prodotte agli Enti competenti per l’instaurazione dei relativi rapporti di lavoro nonché di tutta quella ulteriore documentazione necessaria a provare l’asserita durata complessiva dei singoli rapporti di lavoro. Pertanto, in caso di indicazione di esperienza lavorativa maturata presso altre imprese, il concorrente dovrà comunque produrre la documentazione proveniente dal precedente datore di lavoro.
2. Premesso che le certificazioni dovranno, in ogni caso, riportare i nominativi del Personale dipendente interessato, si ribadisce che l’avvenuta formazione deve essere riferita all’attrezzatura come descritta alla lettera V, ovvero a TAMPONATRICI (MP E AP).
QUESITO n. 11 - (pubblicato in data 19.06.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… in riferimento all’appalto indicato in oggetto, con la presente, chiede di confermare che in caso di concorrente in possesso di iscrizione alla White list possa presentare il predetto documento in alternativa al modello 2.…”
si evidenzia il seguente chiarimento,
Premesso che, ai sensi dell’art. 1, co. 52-bis, L. 190/2012, l’iscrizione nelle cosiddette “White list” tiene luogo dell’informazione antimafia, si ritiene corretto che, ove il concorrente risulti iscritto in tali elenchi, in luogo della produzione dei diversi modelli 2 relativi ai soggetti interessati, formuli in sede di gara apposita autocertificazione di iscrizione, come previsto dal modello 1, ma alle seguenti condizioni:
che in corso di iscrizione alle White list non siano intervenute modifiche nelle cariche societarie rilevanti, oppure, ove siano intervenute modifiche, le stesse siano state prontamente comunicate alla competente Prefettura nei termini di legge.
Resta inteso che l’Ente Aggiudicatore, riservandosi ogni più ampia facoltà di verifica in ordine a quanto dichiarato, potrà comunque richiedere al concorrente, anche successivamente alla fase di gara, la produzione dei modelli 2 citati.
QUESITO n. 12 - (pubblicato in data 19.06.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… analizzando i documenti di gara, ci siamo accorti che nell’elenco dei Comuni e più precisamente i comuni del Lotto 4° sono elencati località nella UO di Firenze e invece nei Comuni del Loto 5 sono elencati località nelle provincie della UO di Pisa e Pistoia
Volevamo conferma se questo fosse un errore in quanto nel disciplinare di gara, la descrizione del Lotto 4 riporta comuni dalla UO di Pisa e Pistoia e il Lotto 5 riporta comuni dalla UO Firenze 1 e Firenze 2.…”
si evidenzia il seguente chiarimento,
Come già evidenziato nella risposta al quesito 8, punto 1), si precisa che la corretta suddivisione dei Lotti è quella descritta nel Bando e nel Disciplinare di gara, costituendo le indicazioni dello Schema di Accordo quadro e dell’allegato Elenco comuni, un mero errore materiale. Pertanto, si è provveduto alla revisione dei documenti indicati, aggiornati in data 14 giugno ed al loro inserimento nella cartella Ftp di gara.
QUESITO n. 13 - (pubblicato in data 19.06.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… In relazione al punto K del disciplinare pag.22 PKi si chiede di specificare cosa si intende per “ maggior quantità media interventi formativi“.…”
si evidenzia il seguente chiarimento,
Con riferimento alla lettera K del paragrafo 5 del Disciplinare di gara, si precisa che con la dizione “Offerta con maggior quantità media interventi formativi”, inserita quale divisore nella relativa formula, si intende la migliore offerta tecnica relativa al punto in esame, ovvero quella che in relazione al numero di Personale Dipendente offerto, indicherà il numero più alto di interventi formativi.
QUESITO n. 14 - (pubblicato in data 22.06.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… Con riferimento alla gara in oggetto, precisando che la scrivente è un consorzio di imprese artigiane art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/16, chiediamo se possiamo partecipare in avvalimento con una nostra impresa consorziata ed indicare la stessa come impresa esecutrice dei lavori.…”
si evidenzia il seguente chiarimento,
Premesso che la relativa risposta sottintende indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, le quali sono stabilite nel Bando di gara e nel relativo Disciplinare, cui si rimanda, si invita ad una approfondita analisi delle corrispondenti norme di legge, in particolare dell’art. 47, co. II, D.Lgs. 50/16.
QUESITO n. 15 - (pubblicato in data 22.06.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… in riferimento alla gara indicata in oggetto chiediamo, poiché non ci risulta chiaro, quali siano gli Elenchi prezzi, tra quelli indicati nel Disciplinare di gara e scaricati dal Vs.portale, da prendere in considerazione per la valutazione e predisposizione dell’offerta.…”
si evidenzia il seguente chiarimento,
Come indicato nella descrizione degli allegati al Disciplinare di gara, l’elenco prezzi di riferimento è un documento composito, costituito da più di sei elementi diversi, che sono scaricabili dal sito Ftp Toscana Energia, cartella di gara “P.I. e manutenzione reti 2018”, sotto cartella “Elenchi prezzi”. In particolare, il documento n. 1 Avvertenze generali contiene tutti i richiami e le spiegazioni finalizzate alla descrizione ed al funzionamento della relativa documentazione.
QUESITO n. 16 - (pubblicato in data 25.06.2018)
Relativamente ai quesiti sotto riportati,
“… La presente e con riferimento alla procedura di gara in oggetto al fine di inoltrare i seguenti quesiti:
1) Si chiede conferma che il modello All.to 3a e 3b, debba essere compilato una sola volta anche nel caso di raggruppamento, inserendo tutte le risorse messe a disposizione dell'appalto, senza distinzione in questa fase della provenienza da un impresa specifica che costituisce il raggruppamento.
In caso di conferma di tale interpretazione, si fa notare che sul modello nella prima parte la dichiarazione può essere resa solo da un concorrente in persona del suo leg. rapp.te, senza che venga specificato nemmeno il ruolo della singola impresa (ad esempio se trattasi di mandante o mandataria), e che con riferimento alla lettera Z "tasso infortunistico", non si contempla la possibilità di inserire i dati di più imprese, mancando la colonna “impresa”.
A tal fine si chiede se è possibile adattare il modello nel caso di RTI.
2) Con riferimento ai criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi di cui alla relazione tecnica, si chiede conferma di quanto interpretato leggendo a pag. 5/6 del disciplinare ove con riferimento alle risorse indicate si precisa che le risorse indicate/ requisiti possono essere posseduti da tutti i componenti, quindi sommati, fermo
restando i requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria. Pertanto si chiede conferma che non il personale dipendente messo a disposizione non dovrà essere proporzionale alla partecipazione all'interno di un raggruppamento e rispecchiare dunque le quote di esecuzione lavori , trattandosi comunque di unica offerta unitaria nel caso di concorrente rappresentato da RTI.
3) Nei precedenti riscontri a quesiti già inoltrati e nello specifico al nr. 10 ed al nr. 6, con riferimento alla comprova dell’esperienza maturata dal personale messo a disposizione, la SA richiede che vengano prodotte le comunicazioni di assunzione dei dipendenti (UNILAV). Si fa presente però che, mentre ciò è possibile per il periodo in cui il dipendente risulta in forza presso l’impresa concorrente, non è possibile invece per il periodo in cui il dipendente ha prestato la propria attività presso altre imprese coinvolte in procedure concorsuali o cessate.
Tenuto conto anche del fatto che le comunicazioni sono atti interni alle imprese e di cui il dipendente non è nella stragrande maggioranza dei casi in possesso, in quanto gli viene consegnata la lettera d’assunzione a comprova dell’istaurazione del rapporto di lavoro.
Pertanto si chiede se a comprova può risultare valida apposita dichiarazione resa dal dipendente sotto ogni pena di legge circa la veridicità di quanto dichiarato, attestante il periodo, la mansione svolta e l’impresa presso cui ha lavorato.
4) con riferimento alla risposta al quesito di cui al nr. 1) si chiede conferma di quanto segue:
“i concorrenti possono partecipare in forma differente alla gara partecipando come impresa singola ad un lotto, con un raggruppamento ad un altro lotto e con un diverso ancora raggruppamento per un terzo lotto, atteso comunque che potrà aggiudicarsi solo un lotto da 1 a 3 ed uno da 4 a 5.
Se tale interpretazione risulta corretta, si fa notare però che contrasta con il dettato dell’art. 48 co. 7 del D.lgs 50/16 il quale prevede “ È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti”.
Si rileva poi che la procedura di gara è unitaria tanto che va presentata un’unica busta per la partecipazione contenente unica busta amministrativa e tante buste quanti sono i lotti a cui si partecipa per le offerte tecniche ed economiche, e la procedura è tesa alla sottoscrizione di un accordo quadro da cui discendono poi tanti singoli contratti quanti sono i lotti di riferimento.
Si chiede pertanto come debba essere intesa la risposta al quesito 1 alla luce della normativa sopra richiamata. ...”
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
- Con riferimento alle modalità di compilazione dei modelli 3 in caso di R.T.I., si precisa che ciascun componente il raggruppamento dovrà, coerentemente con la propria quota di partecipazione, compilare e produrre il proprio modello 3 che, unitamente a quelli compilati e prodotti dagli altri componenti, costituirà l’Offerta Tecnica del R.T.I.. In ogni caso, insieme ai modelli 3 provenienti dai diversi componenti il R.T.I., potrà essere prodotto anche un prospetto riepilogativo unitario.
- Premesso che dalla formulazione letterale dell’ultimo periodo, non risulta chiaro il contenuto della richiesta, si precisa, comunque, quanto segue. Considerato che la struttura organizzativa, come dettagliata di seguito al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara, è in ogni caso connessa all’esecuzione delle attività, al pari delle risorse formate da “Personale Dipendente” eventualmente indicate nell’Offerta Tecnica, ne discende che anche l’individuazione dei lavoratori formati da “Personale Dipendente” dovrà necessariamente essere coerente con le quote di partecipazione al R.T.I.. Parrebbe superfluo aggiungere che le unità di “Personale Dipendente”, come designate nell’Offerta Tecnica, dovranno, in caso di aggiudicazione, essere concretamente impiegate nell’appalto.
- Si ribadisce quanto già evidenziato con le risposte di cui al punto E del quesito 6 ed al punto 1 del quesito 10, con le quali si è esclusa la possibilità di fornire la prova di quanto autocertificato circa l’asserita durata complessiva dei singoli rapporti di lavoro, con una ulteriore autocertificazione proveniente dalle risorse interessate.
- Si puntualizza che il presente bando di gara non riveste carattere di unicità, in quanto l’appalto è suddiviso in lotti diversi e, quindi, ha un oggetto plurimo, prescrivendo l’indizione non di una sola gara, ma di tante gare distinte suscettibili di diverse aggiudicazioni. Infatti, il bando è finalizzato alla conclusione di 5 diversi accordi quadro, uno per ogni lotto posto a gara.Pertanto, nel ribadire quanto già precisato a proposito dei chiarimenti forniti al quesito 1, si evidenzia che il divieto prescritto dall’art. 48, co. VII, D.Lgs, 50/2016 trova esclusiva applicazione con riferimento alla partecipazione al medesimo lotto di gara.
QUESITO n. 17 - (pubblicato in data 27.06.2018)
Relativamente ai quesiti sotto riportati,
“… QUESITO N. 1: Con la presente sono a chiedere se nella composizione delle squadre lavori stradali puo essere indicato come idraulico il dipendente assunto con mansione escavatorista o saldatore ma svolge da anni lavori idraulici;
QUESITO N.2: Si chiede inoltre se nelle composizione delle squadre lavori aerei e monoperatori puo essere impiegato lo stesso personale indicato nelle squadre dei lavori stradali. ...”
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
- Premesso che la struttura organizzativa dedicata all’appalto deve necessariamente rispecchiare quanto puntualmente richiesto dall’ente aggiudicatore, in ordine al numero delle squadre ed alle relative professionalità, come da dettaglio riportato di seguito al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara; considerato che l’indicazione nell’Offerta tecnica di risorse formate da “Personale Dipendente” consente l’accesso ai relativi punteggi ivi previsti, ne deriva che tutti i dati che saranno dichiarati in merito ai lavoratori indicati in sede di Offerta tecnica, dovranno essere rigorosamente dimostrabili. Pertanto, ove per alcune di tali risorse, nel corso della vita lavorativa, si siano verificati dei mutamenti di mansione rispetto a quanto previsto all’atto dell’assunzione, si renderà comunque necessario provare il cambiamento di mansione con documentazione proveniente dall’impresa ovvero con le relative buste paga e la declaratoria delle attività relative al livello di inquadramento, comedescritte dal CCNL applicato. Inoltre, occorre ulteriormente precisare che con riferimento al criterio relativo alla lettera J del paragrafo 5 del Disciplinare di gara, finalizzato a valorizzare l’esperienza professionale dei lavoratori dipendenti indicati dal concorrente, nella specifica mansione che rivestiranno nella struttura organizzativa precisata in sede di gara, per le risorse con mansioni modificate potrà essere fatta valere la loro esperienza lavorativa, esclusivamente a partire dalla data del detto cambiamento e non per i periodi precedenti.
- Nel ribadire quanto già evidenziato nella risposta alla lettera G del quesito 6, si conferma che le singole risorse da indicare nell’Offerta tecnica, quali componenti delle squadre lavori stradali ed aerei e quali mono operatori dovranno essere costituite da soggetti DIVERSI. L’unica eccezione a tale principio è prevista dal paragrafo 5, lett. A), numero 3, cui si rimanda, con riferimento ai saldatori per Acciaio e Polietilene.
QUESITO n. 18 - (pubblicato in data 27.06.2018)
Relativamente ai quesiti sotto riportati,
“… Con riferimento alla procedura in oggetto, di seguito si pongono i seguenti quesiti:
- In merito alla formazione antincendio richiesta al punto L del disciplinare ( pag.23) si chiede se lavorazioni oggetto del bando,( per le quali non risultano tra gli altri impieghi di esplosivi o costruzioni in sotterraneo che giustificherebbero la richiesta della SA relativa alla sopra citata formazione) siano effettivamente riconducibili al “RISCHIO ALTO” come evidenziato nel DM del 10 marzo 1998 di cui all’allegato IX, che non include le attività dei cantieri mobili e/o temporanei “ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto”
A tal proposito siamo a chiedere se la formazione “Anticendio” rischio medio , con la quale si è operato fino ad oggi, è comunque applicabile senza che l’operatore sia penalizzato nel punteggio dell’offerta tecnica (si allega elenco attività ricadenti nelle tipologie di rischio oggetto della richiesta)
rischio alto:
TIPOLOGIE DI CORSI DI FORMAZIONE (D.M. 10 marzo 1998, allegato IX)
industrie e depositi di cui all'art. 4 e 6 del D.Lgsl.
334/99
• fabbriche e depositi di esplosivi
• centrali termoelettriche
• aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili
• impianti e laboratori nucleari
• depositi al chiuso di materiali combustibili con
superficie superiore a 20.000 mq
• attività commerciali ed espositive con superficie
coperta superiore a 10.000 mq
• scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e
metropolitane
• alberghi con oltre 200 posti letto
• ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
• scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone
presenti
• uffici con oltre 1000 dipendenti
• cantieri temporanei o mobili in sotterraneo
per la costruzione, manutenzione e riparazione di
gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza
superiore a 50 m
• cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi
rischio medio:
TIPOLOGIE DI CORSI DI FORMAZIONE (D.M. 10 marzo 1998, allegato IX)
- attività rientranti nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nel D.P.R. n. 689/1959 escluse quelle indicate come rischio elevato
• cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa
uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto
--------------------------------
2. si chiede inoltre chiarimento in merito all’applicazione della formula relativa all’offerta economica per il calcolo dell’attribuzione del punteggio.
Nel disciplinare è così riportato: “ Il punteggio massimo (30 punti) sarà assegnato al concorrente che avrà formulato il valore “R…”,migliore per l’ente aggiudicatore, cosi come definito al paragrafo 1.4.
Il punteggio assegnato agli altri concorrenti sarà così determinato
R=(Ri/Rm)x30
Dove Rm rappresenta il miglior valore R formulato ed Ri il valore R formulato dal singolo
concorrente, preso in esame.”
Se applichiamo la formula però il risultato non risulta essere congruo rispetto al tetto del 30 poiché esso è in effetti superiore
ESEMPIO : OFFERTA IN ESAME EURO 4.000,00 (Ri) OFFERTA MIGLIORE 3000,00 (Rm)
R= PUNTI ASSEGNATI (4000,00/3000,00) = 1,34 *30 = 40,20
Il risultato di 40,20 è ovviamente superiore al 30, chiediamo pertanto chiarimenti in merito. ...”
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
- In considerazione dei contenuti del paragrafo 1.4.4 dell’allegato I -Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, al D.M. 10.03.1998, che disciplina i criteri da utilizzare ai fini della classificazione del livello di rischio incendio, occorre innanzitutto precisare che le lavorazioni relative alla manutenzione sulla rete gas sono classificabili quali attività a rischio incendio ELEVATO. Infatti, “… Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: - per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme…”. Si aggiunge, inoltre, che quanto riportato nell’allegato IX al D.M. citato (parzialmente riportato nel quesito) ha soltanto natura esemplificativa e non esaustiva, come chiarito dal medesimo paragrafo 1.4.4 e dallo stesso allegato IX, paragrafo 9.2. Pertanto, si conferma interamente quanto disposto dalla lettera L, del paragrafo 5 del Disciplinare di gara.
- Premesso che il paragrafo 4.4 -Offerta economica del Disciplinare di gara prescrive che i concorrenti formulino l’offerta economica tramite ribasso percentuale, si evidenzia che la formula indicata nel paragrafo 5, lett. B) del medesimo disciplinare dovrà essere applicata, inserendo le corrispondenti percentuali di ribasso e non importi unitari.
QUESITO n. 19 - (pubblicato in data 27.06.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… La presente per chiedere se è consentito l’avvalimento per le certificazioni SA8000 e ISO 50001 ...”
si evidenzia il seguente chiarimento:
Si evidenzia che l’istituto dell’avvalimento è finalizzato esclusivamente all’integrazione dei requisiti di partecipazione alla gara e non all’attribuzione di punteggi di merito.
Pertanto, considerato che nella presente procedura di gara, il possesso delle certificazioni menzionate in materia di responsabilità sociale d’impresa e di gestione energia, il cui campo applicativo includa le attività di costruzione e/o manutenzione di reti gas, rileva ai fini dell’attribuzione di punteggi di merito, ne consegue che l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento non può essere consentita.
QUESITO n. 20 - (pubblicato in data 27.06.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… Con riferimento ai lavori in oggetto chiediamo se il modello offerta tecnica 3 a) per i lotti da 1 a 3 va compilato distintamete per ogni lotto pertando sarà necessario presenteare 3 modelli offerta tecnica a) in tre buste distinte e separate. ...”
si evidenzia il seguente chiarimento:
Si conferma il disposto del paragrafo 4.3 del Disciplinare di gara, che prevede espressamente la compilazione e la produzione di tanti modelli 3 (inseriti ciascuno in buste separate), quanti sono i lotti di partecipazione. Tale necessità discende dal fatto che, anche in caso di partecipazione ai lotti da 1 a 3, possono cambiare i parametri minimi e massimi da tenere in considerazione nei singoli lotti, per l’attribuzione del punteggio.
QUESITO n. 21 - (pubblicato in data 27.06.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… Relativamente al requisito Q del Disciplinare di Gara “Impatto ambientale dei furgoni attrezzati”, si richiede se il dato delle CO2 possa essere ripreso dai dati della casa costruttrice, anziché esclusivamente dal punto V7 della Carta di Circolazione.
Questo perché in tutti i nostri autocarri in possesso, anche in quelli nuovi con immatricolazione nell’anno 2017 e rientranti nella più aggiornata normativa Euro 6 – Regolamento 595/2009, non hanno riportato tale dato sul libretto e non lo sarà neanche richiedendone un aggiornamento, in quanto la casa costruttrice in fase di omologazione non ne ha trascritto il valore sul certificato di omologazione comunitaria C.O.C. ...”
si evidenzia il seguente chiarimento:
Con riferimento alla lettera Q del paragrafo 5 del Disciplinare di gara, come ivi espressamente stabilitosi conferma che qualora “… per nessuno dei furgoni attrezzati selezionati sia possibile ricavare il dato sulle emissioni al punto V7) della Carta di Circolazione, sarà attribuito un punteggio pari a “0” (zero) punti…”.
QUESITO n. 22 - (pubblicato in data 29.06.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… con riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito:
· Il paragrafo 4.4 dell'OFFERTA ECONOMICA del disciplinare di gara, riporta testualmente: “I concorrenti dovranno formulare l’offerta economica, al netto degli oneri di sicurezza e dell’indennità di reperibilità, secondo l’allegato modello 4, con indicazione del ribasso percentuale sugli elenchi prezzi (costituiti dai documenti elencati in allegato) per i singoli lotti di gara cui il concorrente intende partecipare".
Tuttavia dall'allegato modello 4 si evince che "il ribasso offerto sarà applicato anche all'elenco prezzi sicurezza". Considerato che una tale disposizione, oltre che in contrasto con quanto indicato nel paragrafo 4.4, risulta altresì in violazione dell'art 23 comma 16 del D.lgs 56/2017, si chiede al Vs. spettabile ente con il presente quesito di chiarire che gli oneri della sicurezza non saranno soggetti a ribasso, procedendo contestualmente alla rettifica del modello 4 allegato. ...”
si evidenzia il seguente chiarimento:
Appare evidente come il riferimento al documento ”Elenco prezzi sicurezza”, contenuto nel modello 4 Offerta economica, costituisca un refuso.
Pertanto, tale indicazione sarà considerata agli effetti di gara come non apposta, risultando pacifico, oltre che dalle norme di legge, anche dal paragrafo 4.4 del Disciplinare di gara, dall’art. 19.1.1 dello Schema di Accordo quadro (pag, 34) e dalla Premessa, punto n. 6 del documento 1 “Avvertenze Generali”, come allegato all’Elenco prezzi, che gli oneri di sicurezza non sono assoggettabili a ribasso.
In ogni caso, i concorrenti che non si sentano sufficientemente tutelati, sono fin d’ora autorizzati a barrare il riferimento al documento ”Elenco prezzi sicurezza”, contenuto nel modello 4 Offerta economica.