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Giugno 2018 - Avviso di gara sostituzione programmata misuratori gas
Data Pubblicazione: 20/06/2018
Giugno 2018 - Avviso di gara sostituzione programmata misuratori gas
Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro suddiviso in n. 2 lotti relativo alle opere di sostituzione programmata di misuratori gas metano di vario calibro, all’interno delle singole Unità Territoriali di Toscana Energia S.p.A.
Data di trasmissione dell’Avviso di gara alla Commissione della Comunità Europea: 20 giugno 2018 –
QUESITO n. 1 - (pubblicato in data 12.07.2018)
Relativamente ai quesiti sotto riportati,
“… Rif. art. 3.2 Disciplinare di gara Capacità economica – finanziaria e tecnica-professionale
“avere nella propria disponibilità (documentabile mediante un contratto di affidato, oppure attraverso CCIAA) almeno una sede operativa/deposito nei territori ricadenti all’interno del lotto per le attività di sostituzione massiva contatori. Detta sede dovrà essere attrezzata con rimessa per automezzi, deposito materiali e quanto necessario per l’organizzazione del servizio (telefono, fax. collegamento internet e servizio di posta elettronica, sistemi di sicurezza, disponibilità 24 ore su 24 di un referente dell’impresa, etc). Qualora l’impresa non disponga al momento della presente gara di tale sede operativa, dovrà presentare dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad attivarla prima della stipula dell’accordo quadro”.
e modello 1 pagina 15 lett. c “in caso di aggiudicazione, di garantire, per tutta la durata contrattuale, pena la revoca dell’aggiudicazione o la risoluzione del contratto stesso (fatto salvo quanto previsto ne bando id gara, per RTI e consorzi ordinari) ... La disponibilità di una sede operativa/deposito nei territori ricadenti all’interno del lotto per le attività si sostituzione massiva contatori, in via .... comune di ... a titolo di ......”
Considerato che, ai sensi del sopra richiamato articolo del disciplinare, ove non in possesso della sede, è richiesta una dichiarazione di impegno alla attivazione, in questa ipotesi, poichè in fase di partecipazione alla procedura di gara può non essere indicato l’indirizzo della sede da attivare in caso di aggiudicazione, è corretto non indicare niente negli spazi relativi a via, comune e titolo di disponibilità?
Rif. art. 5 punto F Disciplinare di gara “Numero di interventi di formazione per qualifica di preposto (...)” considerando che le squadre di operatori adibiti alle attività oggetto dell’appalto saranno, per espressa previsione dei documenti di gara, squadre mono-operatori e considerato, altresì, che il preposto è definito, ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. 81/2008 come segue:
“Art. 19. Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attivita' indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.”
Si chiede in virtù di quale valutazione sia ritenuto congruo attribuire punteggio tecnico (4 punti) per l’erogazione della formazione di preposto a favore di risorse che operano come mono-operatori e non hanno, quindi, alcun compito relativo a ciò che il D. Lgs. attribuisce alla categoria dei preposti.
Si chiede, inoltre, se non si intenda, invece, che la formazione di preposto debba essere riferita alle risorse responsabili dell’organizzazione e del coordinamento del gruppo di operatori di campo.
Rif. Art. 4 Disciplinare di gara punto C “A pena di esclusione, garanzia provvisoria pari al 2% (due percento) ...
Si chiede di voler confermare l’applicabilità delle previsioni di cui all’art. 93 comma 7 D. Lgs. 50/2016 che prevede “Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001” e che, pertanto, in caso di possesso del certificato ISO 9001:2015 e ISO 14001 sia possibile ottenere la riduzione totale del 50% + 20% arrivando, così, ad un importo garantito pari allo 0,8%. ...”
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
1) Parrebbe evidente che ove il concorrente sia sprovvisto della disponibilità di una sede operativa/deposito nei territori ricadenti all’interno del lotto di partecipazione, non possa conseguentemente compilare la collegata dichiarazione di cui alla lettera c), paragrafo 4 del Modello 1, ma produrre soltanto la dichiarazione di impegno indicata al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara. E’ necessario ricordare, comunque, che se l’impegno non sarà rispettato, in caso di eventuale aggiudicazione, la stessa sarà revocata ai sensi delle norme di gara.
2) Con riferimento alla lettera F del paragrafo 5 del Disciplinare di gara, si conferma che il personale dipendente rilevante ai fini dell’attribuzione dei punteggi, è quello indicato dal concorrente nella lettera A del medesimo paragrafo, come espressamente indicato nelle norme di gara. Si aggiunge soltanto che le valutazioni in ordine alla congruità dei criteri di attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica, non formano oggetto di gara.
3) Si evidenzia che nella presente procedura di gara non trova applicazione l’art. 93, D.Lgs. 50/16. Pertanto, con riferimento alla garanzia provvisoria, i concorrenti dovranno seguire esclusivamente le disposizioni dettate dal paragrafo 4.2, lett. C) del Disciplinare di gara.
QUESITO n. 2 - (pubblicato in data 18.07.2018)
Relativamente ai quesiti sotto riportati,
“… si richiedono i seguenti chiarimenti:
Nei documenti allegati alla gara sul portale sono presenti solo:
Patto Etico e di Integrità
DGUE giugno 2018
_Modello 1 Domanda di partecipazione
_Modello 2 Familiari conviventi
_Modello 3 Offerta tecnica
_Modello 4 Offerta economica.pdf
_Informativa privacy
Mancano tutti i restanti allegati. Tra cui l’elenco prezzi e il disciplinare e istruzione tecnica per le attività in oggetto.
· Per la relazione tecnica è richiesto ai fine dell’attribuzione del punteggio pari a max 4 punti solo i dipendenti con corso di in materia di “Antincendio” a rischio elevato. Essendo l’attività classificata come rischio medio si richiede conferma di tale decisione. ...”
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
1) Sarebbe opportuno che venga presa visione del punto VI.3), lett. a) del Bando di gara e delle premesse del Disciplinare di gara, cui si rimanda, che indicano chiaramente le modalità per poter prendere visione di tutta la documentazione di gara.
2) In considerazione dei contenuti del paragrafo 1.4.4 dell’allegato I -Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, al D.M. 10.03.1998, che disciplina i criteri da utilizzare ai fini della classificazione del livello di rischio incendio, occorre innanzitutto precisare che le lavorazioni relative alla sostituzione misuratori gas metano sono classificabili quali attività a rischio incendio ELEVATO. Infatti, “… Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: - per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme…”.
Pertanto, si conferma interamente quanto disposto dalla lettera E, del paragrafo 5 del Disciplinare di gara.
QUESITO n. 2-Bis - (pubblicato in data 03.08.2018) vedi in fondo all'elenco
QUESITO n. 3 - (pubblicato in data 18.07.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… in riferimento alla gara indicata in oggetto siamo con la presente a porre il seguente chiarimento:
- Relativamente al possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui al punto 3.2 del Disciplinare di Gara, e precisamente esecuzione dei lavori di sostituzione massiva di misuratori gas metano con relativa messa in gas, per un importo complessivo non inferiore ad €. 1.000.000,00, si chiede come debba essere dimostrato il possesso del suddetto requisito, considerando che la scrivente ha eseguito tali lavorazioni, per un importo superiore a quello richiesto, nell’ambito di un contratto che prevedeva altre lavorazioni e quindi il certificato di esecuzione rilasciato dall’Ente appaltante riporta l’oggetto dell’appalto e l’importo complessivo dei lavori eseguiti ricadenti nella categoria OG6, senza suddivisione delle singole lavorazioni. ...”
si evidenzia il seguente chiarimento:
Ove gli importi relativi ai lavori analoghi costituiscano una parte dei lavori complessivamente eseguiti, i concorrenti dovranno provare le dichiarazioni rese in sede di gara, tramite la produzione di apposite dichiarazioni rilasciate dai committenti i lavori.
QUESITO n. 4 - (pubblicato in data 18.07.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… a seguito di analisi della gara in oggetto, siamo a richiedervi un chiarimento in merito a:
Nella vostra richiesta di operatore con qualifica di operaio specializzato, chiediamo a quale CCNL fate riferimento ...”
si evidenzia il seguente chiarimento:
Si precisa che Toscana Energia non fa alcun riferimento ad un particolare CCNL, ma si limita a chiedere la professionalità di operaio specializzato.
QUESITO n. 5 - (pubblicato in data 18.07.2018)
“… con la presente desideriamo sottoporre alla Vs. cortese attenzione alcuni quesiti relativi alla procedura di gara di cui in oggetto:
Cfr. Disciplinare di gara art. 5 Procedure di aggiudicazione
“Per ogni lotto di gara, a partire dal Lotto 1 (...) Pertanto, il concorrente che risultasse aggiudicatario, singolarmente o in forma raggruppata di un lotto, tra quelli da 1 a 2, non potrà essere aggiudicatario del successivo, in qualsiasi forma si presenti e , quindi, non verrà preso in considerazione per la sua aggiudicazione”.
Si chiede di voler cortesemente confermare che si procederà prioritariamente all’aggiudicazione del Lotto 1 e, conseguentemente, a non prendere in considerazione l’aggiudicatario di detto lotto ai fini della definizione della classifica e conseguente aggiudicazione del Lotto 2.
Cfr. A) Offerta tecnica Max 70 punti – Modello 3 Offerta tecnica punti da a a q
Si chiede di voler cortesemente confermare che i documenti a comprova di quanto dichiarato nel “Modello 3 Offerta Tecnica punti da a a q” non debbano essere prodotti in fase di gara ma siano oggetto di richiesta e verifica da parte della Stazione Appaltante in fase successiva.
Cfr. Disciplinare di gara punto pag. 27 punto N. Numero complessivo di monoperatori (Costituiti da Personale dipendente di cui alla lettera A alla data del 31.12.2017) che il concorrente rende disponibile nella giornata del sabato – max punti 5 Si rappresenta che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, saranno considerati soltanto i concorrenti che abbiano conseguito punteggio, con riferimento alla lettera A
Si chiede di voler cortesemente confermare che detto personale debba essere ricompreso nel numero massimo dichiarato al punto A (ad es. per il lotto 1: totale 32 operatori fra i quali sono inclusi anche quelli disponibili anche nella giornata di sabato). ...”
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
1) Si ribadisce integralmente quanto espressamente indicato al paragrafo 5 del Disciplinare di gara, in ordine alle procedure di aggiudicazione.
2) Si ribadisce integralmente quanto espressamente indicato al paragrafo 5, lettera A) Offerta tecnica, premessa n. 4 del Disciplinare di gara, in ordine alla documentazione da produrre a comprova delle autocertificazioni.
3) Si ribadisce integralmente quanto espressamente indicato al paragrafo 5, lettera A) Offerta tecnica, tabella riassuntiva criteri, lettera N del Disciplinare di gara, in ordine ai mono operatori da rendere disponibili nella giornata di sabato.
QUESITO n. 6- (pubblicato in data 24.07.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… Nel Vs. capitolato di gara al paragrafo III 2.3 capacità tecniche tra i requisiti richiedete alla lettera a) attestazione SOA di cui al DPR n. 207/2010 e sue modifiche e integrazioni in corso di validità, che i documenti il possesso della qualificazioni in categorie e classifiche adeguate al lotto/i ai quali si intende partecipare:
- Lotto 1 OG 6 classifica IV Bis
- Lotto 2 OG 6 classifica IV BisOrbene appare di tutta evidenza che deve essere frutto di equivoco. L’attività prevista per i lotti “de quibis” rientra nella categoria di servizi di cui alle sezioni II “Oggetto dell’appalto direttive 2004/18/CE”
- Servizi di manutenzione e riparazione;che non dovendo fare lavori di scavo e tubazioni non necessita della SOA pretesa.
Come risulta da tutte le gare di sostituzione dei contatori che vengono bandite del Gas, Acqua e Elettrico.
Fiduciosi che “re melius perpensa” possa da Voi revisionare detto requisito.
Significandovi l’intenzione della scrivente di partecipare alla gara in oggetto, anche per l’esperienza acquisita a seguito di analoghe attività effettuate come da allegato. ...”
si evidenzia il seguente chiarimento:
Si conferma, ai sensi del punto III.2.3), lett. a) del bando di gara, la necessità che i concorrenti, al fine di poter validamente partecipare alla procedura di gara, siano in possesso di attestazione SOA categoria OG6, classifica IV-bis. In particolare, si fa presente che la direttiva 2004/18/CE citata è stata abrogata con decorrenza 26 febbraio 2014 e che tra i codici CPV esiste quello inerente i “lavori di installazione contatori per il gas” avente numero 45333200-2.
In ogni caso, si ricorda che nei casi di carenza di risorse di natura economica, finanziaria e/o tecnica-organizzativa, per l’esecuzione dei lavori previsti in appalto, sarà sempre possibile utilizzare, per le imprese concorrenti, l’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 89, D.Lgs. 50/2016.
QUESITO n. 7- (pubblicato in data 24.07.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… nel caso si voglia partecipare come impresa singola con un’impresa Cooptata. Quest’ultima quali documenti dovrebbe compilare? ...”
si evidenzia il seguente chiarimento:
Considerato che l’impresa cooptata, in quanto tale, non possiede i requisiti di cui al punto III.2.3 del bando di gara, ma che, in ogni caso, è tenuta al rispetto dei requisiti di ordine generale di cui al punto III.2.1 del bando di gara, si chiarisce quanto segue.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’impresa cooptata dovrà produrre il Modello 1, interamente compilato tranne paragrafo 3, il DGUE, interamente compilato tranne la Parte IV ed i documenti di cui ai Punti G, H e J del paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara.
QUESITO n. 8- (pubblicato in data 24.07.2018)
Relativamente ai quesiti sotto riportati,
“… con la presente desideriamo sottoporre alla Vs. cortese attenzione alcuni quesiti relativi alla procedura di gara di cui in oggetto:
Cfr. Elenco prezzi per attività su contatore pag. 4 “N.B. Per la sostituzione programmata dei contatori negli oneri previsti dal prezzo unitario ricadono anche la fornitura ed installazione di sigilli di sicurezza con relativi cavi in acciaio, adattatori, eccentrici, guarnizioni”.
1) Si chiede di confermare se la fornitura ed installazione di sigilli di sicurezza con relativi cavi in acciaio, adattatori, eccentrici, guarnizioni sia a carico dell'appaltatore;
2) si chiede di indicare le quantità di adattatori ed eccentrici che l'appaltatore dovrà fornire per ogni lotto;
3) si chiede di specificare se vi siano fornitori qualificati dai quali acquistare sigilli, adattatori, eccentrici, guarnizioni ed i relativi articoli e, in caso positivo, quali siano i nominativi.
Cfr. art. 3.1 Disciplinare tecnico Sostituzione contatori Integrati guasti G4 e G6 (affidamento massivo o a spot) (Servizio SAI-022)
1) si chiede di specificare le quantità stimate di misuratori guasti che l'appaltatore dovrà sostituire per ogni lotto;
2) si chiede di specificare se per le attività di sostituzione di misuratori guasti, non trattandosi di attività di sostituzione massiva ma di manutenzione, vi sia il riconoscimento di una maggiorazione.
Cfr. Disciplinare tecnico art 5.1 Assegnazione di “Sostituzione MASSIVA dei contatori”
Con la modalità di assegnazione MASSIVA delle sostituzioni, il Committente intende raggiungere elevati livelli di efficacia del processo, fornendo all’Appaltatore:
· un flusso costante di attività al fine di consentire un’organizzazione stabile ed efficiente;
· autonomia nella programmazione delle attività con notevole anticipo;
· contatto diretto con il cliente finale per fornire tutte le eventuali informazioni;
· ri-schedulazione in autonomia di personalizzazione dell’appuntamento richiesto dalcliente finale;
· attività proattiva di contatto con il cliente finale al fine di aumentare l’efficienza esecutiva riducendone i mancati interventi"
Si chiede di confermare se per attività massiva si intenda la sostituzione di tutti i misuratori di una determinata Via/zona. ...”
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
A)
- La fornitura e l’installazione dei materiali sono a carico dell’Appaltatore.
- Si ritiene congrua la stima di un 50% circa di sostituzioni con adattatore.
- I fornitori ad oggi riconosciuti sono gli stessi da cui acquista Toscana Energia.
B)
- Le quantità stimate sono già state indicate nella documentazione di gara, in circa 20.000 unità per lotto.
- Nell’elenco prezzi è previsto un prezzo dedicato per tale attività, codice 8208965, cui vanno aggiunti gli oneri sicurezza.
C)
- Sarà assegnata la sostituzione di tutti i PDR di una determinata zona e la gestione della pianificazione sarà concordata con l’Appaltatore.
QUESITO n. 9- (pubblicato in data 25.07.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“… In merito al Punto 5 Lettera A Offerta Tecnica Punto B si chiede se sono equiparabili alla formazione richiesta sulla Norma UNI CIG 9036/2015 quella a cura del CIG avente come oggetto "Linee Guida 12/2015" essendo gli argomenti trattati comuni alla Norma citata nel Disciplinare. ...”
si evidenzia il seguente chiarimento:
Si ritiene che, con riferimento al criterio B del paragrafo 5, Offerta tecnica del Disciplinare di gara, la formazione eseguita ai sensi della Linea GUIDA CIG N. 12/2015 sia equiparabile a quella sulla UNI CIG 9036/2015.
QUESITO n. 10- (pubblicato in data 25.07.2018)
Relativamente ai quesiti sotto riportati,
“… relativamente ai requisti di cui al punto 3.2 capacità economica-finanziaria e tecnico professionale,
si chiede:
- la conferma, relativamente al secondo comma, che nei lavori eseguiti nell'ultimo quinquiennio, al fine di raggiungere il valore di fatturato complessivo pari ad almeno 1.000.000 di Euro, possano essere conteggiati, oltre alle attività relative alla "sostituzione programmata di contatori gas" e alle attività relative alla "sostituzione di contatori integrati guasti" oggetto della gara, anche le attività analoghe relative all'esecuzione di attivazione forniture di contatori gas, manutenzione di contatori integrati (verifica a riattivazione degli stessi), nonchè le attività inerenti alle verifiche periodiche sui convertitori gas che, per la corretta esecuzione, prevedono attività organizzative similari ed i requisiti di accreditamento superiori.
- la conferma, come previsto dal codice dei contratti, anche se non indicato esplicitamente nei documenti di gara, che i requisiti del Consorzio possano essere sommati con quelli dei propri consorziati che non partciparenno alla gara o che parteciperanno in qualità di imprese esecutrici. In particolare ci si riferisce al numero dei dipendenti inquadrati come operai specializzati ed al fatturato di cui al punto precedente. Per quanto attiene alle certificazioni, oltre a quelle possedute direttamente dal consorzio, si chiede la conferma che possano essere valutate come disponibili quelle dei consorziati partecipanti in qualità di imprese esecutrici.
- infine, si chiede se possa essere effttuato il sopralluogo, ancorchè non obbligatorio, al fine di poter prendere visione e piena cognizione delle condizioni di esecuzione, anche con discussione con i referenti della Stazione Appaltante. ...”
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
- Si ritiene che le uniche attività, tra quelle da voi indicate, che possono rientrare tra le attività valide ai fini del conteggio dei lavori analoghi, sono quelle di installazione e sostituzione dei misuratori (preferibilmente G4/G6) sia da tradizionale a integrato che da integrato a integrato.
- Con riferimento alle modalità di partecipazione alla gara, si rimanda alla consultazione del bando di gara, del Disciplinare di gara e delle norme di legge in materia, in particolare all’art. 47, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- E’ escluso il sopralluogo in fase di gara, al pari della possibilità di discutere delle condizioni di esecuzione con i referenti di Toscana Energia.
QUESITO n. 2-Bis - (pubblicato in data 03.08.2018)
Relativamente al quesito sotto riportato,
“ Con riferimento a quanto richiesto a pag. 22 del disciplinare di gara, relativamente a quanto richiesto al punto E. della relazione tecnica che recita:
“E. NUMERO DI INTERVENTI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTINCENDIO DEL “PERSONALE DIPENDENTE” AL 31.12.2017 CHE IL CONCORRENTE RENDE DISPONIBILE RELATIVAMENTE AGLI OPERATORI INDICATI NEL CRITERIO A, INTERAMENTE EFFETTUATI NEGLI ULTIMI 1096 GIORNI (3 ANNI) ANTECEDENTI LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO – Max punti 4
In particolare, al fine di essere valutati “1”:
• I corsi in materia di “Antincendio” dovranno essere stati di durata di almeno n. 16 ore in aziende classificate ad elevato rischio di incendio;
Si precisa , infine, che sia il corso base che il corso di aggiornamento devono essere adeguati per il livello di rischio elevato. Non saranno, pertanto, considerati validi corsi base o corsi di aggiornamento diversi tra di loro per livello di rischio; allo stesso modo non saranno considerati validi corsi base o di aggiornamento per livello di rischio inferiori rispetto al rischio elevato.”
Si fa presente che:
il rischio alto d’incendio come richiamato del DM del 10.03.1998 non è accettabile in quanto il paragrafo 1.4.4. dell’allegato I dm 10.03.98 precisa che per essere classificato a rischio elevato, Tali luoghi comprendono:
- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati con strutture in legno.
inoltre precisa che il livello di rischio può in ogni caso essere ridotto:
“ una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio”.
Si concorda con il fatto che il metano è altamente infiammabile, ma nel caso in esame, l’operatore sostituisce il contatore con la valvola chiusa, quindi nella lavorazione, non vi è presenza di gas metano, non sono presenti fonti di innesco, l’impianto è a bassa pressione e pertanto la probabilità di propagazione delle fiamme è bassissima (per altro lo stesso piano di cottura è un impianto alimentato a gas, ma stante la bassa pressione non è considerato un impianto a rischio elevato).
Leggendo attentamente il disciplinare di gara, si riconosce la possibilità che l’azienda sia classificata a rischio medio, tuttavia il punteggio viene assegnato solo se il personale ha la formazione a rischio elevato, ancora una volta si fa riferimento a un criterio soggettivo del partecipante e pertanto richiamiamo il
Parere di Precontenzioso (ANAC) n. 46 del 26/02/2014 - rif. PREC 271/13/S d.lgs 163/06 Articoli 2, 81, 83 - Codici 2.1, 81.1, 83.1
Art. 83 del Codice – elementi per la valutazione delle offerte tecniche – localizzazione delle imprese concorrenti- In materia di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri elencati all’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 hanno carattere meramente esemplificativo, ferma restando la necessaria pertinenza alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche dell’appalto di tutti i criteri individuati dalla stazione appaltante, in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. I criteri di valutazione previsti nel bando devono essere elaborati con riferimento all’offerta e non all’azienda concorrente in quanto tale (cfr. AVCP determinazione 24 novembre 2011 n. 7). L’offerta tecnica va valutata in base a criteri che abbiano una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto e che siano idonei a misurarne il valore, ciò che esclude che si possa fare riferimento alle qualità soggettive dell’offerente (cfr. Corte Giust. CE, 24 gennaio 2008, C-532/06, Emm. G. Lianakis).
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
Ammesso che l’attività di sostituzione dei misuratori del gas non sia definibile, in ogni caso, ad elevato rischio di incendio, Toscana Energia ha ritenuto di valorizzare – nella valutazione dell’offerta tecnica – una specifica ed elevata preparazione antincendio del personale operativo incaricato di eseguire l’attività in questione.
Una simile valutazione è legittima ai sensi della lettera e) del comma 6 dell’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016 e della più recente giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 21 febbraio 2018, n. 1147; Cons, Stato, III, 27 settembre 2016, n. 3970; in questo senso si è espressa anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n.2 approvate con le Delibere n. 1005/2016 e n. 424/2018).