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Bandi di gara e contratti

 

 

Società trasparente

MAGGIO 2015 – Avviso di gara

21/03/2018

Data Pubblicazione: 29/05/2015

MAGGIO 2015 – Avviso di gara

Procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione, pronto intervento, piccole estensioni e sostituzioni rete,  impianti di derivazione d’utenza, colonne montanti, tamponatrici e attività su misuratori all'interno delle singole unità territoriali di Toscana Energia S.p.a..

Risposte ai quesiti

QUESITO n. 1- (inserito in data 12.06.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“1) Con riferimento al punto III.2.3. DEL BANDO DI GARA E RELATIVAMENTE ALLA CAPACITA’ TECNICA , si chiede conferma della seguente interpretazione:
- Atteso che nel bando di gara sono previste due diverse categorie e classificazioni di lavori da eseguire, di queste due:
a) La categoria prevalente OG6 deve essere posseduta per intero dai concorrenti partecipanti alla gara e può essere concesso subappalto nei limiti del 30% come per legge;
b) La categoria  non prevalente OG3, subappaltabile e scorporabile, può anche non essere posseduta dai concorrenti e pertanto può essere subappaltata al 100% ad impresa in possesso di adeguata SOA ed iscritta nel Vs. albo fornitori o da iscriversi, indicando già in sede di gara il nominativo della predetta impresa.
2) Nell’ipotesi in cui venga indicata un’impresa che andrà ad eseguire i lavori al 100% con riferimento alle lavorazioni di cui alla Cat. OG3, si chiede se in sede di gara debba essere indicato solo il nominativo o debba essere prodotta documentazione a corredo attestante i requisiti di cui alla gara di appalto (dichiarazioni 1 , 2, 3, 5, informativa privacy, sottoscrizione del contratto di appalto in bianco); 
3) Con riferimento alla cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs. 163/2006 di cui al  punto III.1.1.) del  BANDO DI GARA è prevista la possibilità nel caso di partecipazione a tutti i lotti o a più lotti di presentare una sola cauzione di importo pari al 2% o nel caso di possesso di ISO 9001:2008 del 1% dell’importo del lotto di maggior valore. 
Si chiede nella polizza nella sezione gara d’appalto se è corretto inserire la seguente dicitura: “lavori di manutenzione, pronto intervento, piccole estensioni e sostituzioni rete, impianti di derivazione d’utenza, colonne montanti, tamponatrici e attività su misuratori all’interno delle singole unità territoriali di Toscana Energia Spa_gara GUCE N.S. 103/2015” o occorre specificare altro, si chiede inoltre se debbono essere indicati tutti i CIG dei lotti di concorrenza; Sempre nella polizza nella sezione luogo di esecuzione è corretto indicare singole unità territoriali di Toscana Energia Spa?”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Premesso che la relativa risposta sottintende indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, le quali sono stabilite nell’Avviso di gara e nel relativo Disciplinare, cui si rimanda, si precisa che
 
1)a) e 2) Si rinvia al combinato disposto dagli artt. 108, 109 e 92, co. VII, D.P.R. 207/2010, per quanto riguarda le condizioni di partecipazione alla procedura di gara, confermando che, per quanto possibile, è richiesta già in sede di gara, l’indicazione del nominativo dell’eventuale impresa subappaltatrice, al fine di poter verificare l’iscrizione nell’Albo Fornitori Qualificati.
1) b) Nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda l’attestazione SOA relativa alla categoria scorporabile, dovrà essere già indicata in sede di gara, A PENA DI ESCLUSIONE, l’intenzione di ricorrere al subappalto per le relative lavorazioni.
3)Considerato che i concorrenti non possono aggiudicarsi più di un lotto, si conferma, ai sensi del paragrafo 1.2, lettera E, del Disciplinare di gara, che è richiesta la produzione di un’unica cauzione provvisoria di importo pari al 2% (oppure 1% in caso di possesso della relativa certificazione di qualità UNI ISO 9001) del valore del lotto di partecipazione più elevato.
Nella cauzione provvisoria è corretto indicare, oltre all’oggetto della procedura di gara, anche il riferimento ai lotti di partecipazione ed ai relativi codici CIG.

QUESITO n. 2- (inserito in data 12.06.2015) 
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“Rif punto 4. SUBAPPALTO del disciplinare di gara.
Siamo a chiedere conferma che in fase di gara NON sia obbligatorio inserire i nominativi degli eventuali subappaltatori: almeno fino all’aggiudicazione risulterebbe infatti estremamente prematuro chiedere di inserirsi nell’albo fornitori di Toscana Energia spa ad imprese che non si sa se poi lavoreranno. Vista poi la durata triennale del contratto, risulta impossibile conoscere già da ora il nome degli eventuali subappaltatori.
Va da se che in caso di aggiudicazione ai potenziali subappaltatori verrà chiesto, tra gli altri, come requisito indispensabile l’iscrizione al suddetto albo fornitori.”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Nel richiamare integralmente i contenuti del paragrafo 4 del Disciplinare di gara, si precisa che, per quanto possibile, è richiesta già in sede di gara, l’indicazione del nominativo dell’eventuale impresa subappaltatrice, al fine di poter verificare l’iscrizione nell’Albo Fornitori Qualificati.
Ad ogni modo, si ricorda che nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda l’attestazione SOA relativa alla categoria scorporabile, dovrà essere già indicata in sede di gara, A PENA DI ESCLUSIONE,l’intenzione di ricorrere al subappalto per le relative lavorazioni.

QUESITO n. 3- (inserito in data 16.06.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… si chiede di confermare che lo scrivente, essendo un consorzio di società cooperative di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., possa concorrere indicando, quale consorziato, un consorzio di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.., il quale, a sua volta, affiderà l’esecuzione ai propri consorziati.”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Premesso che la relativa risposta sottintende indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, le quali sono stabilite nell’Avviso di gara e nel relativo Disciplinare, cui si rimanda, si precisa che:

  • in ordine alla tematica evidenziata, si è espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 14 del 20 maggio 2013 nel senso di escludere tale possibilità. Si rinvia alla analisi dei relativi contenuti. 


QUESITO n. 4- (inserito in data 16.06.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,

  • “in merito al punto III.2.3) Capacità tecnica lett..A dell’Avviso di gara nel quale si richiedono i requisiti  dell’Attestazione SOA,  per poter partecipare alla gara del lotto 3 (OG6 classifica VI) e del Lotto 4 OG6 classifica VI; è ammessa la partecipazione di due o più imprese in Associazione Temporanea di Impresa (ATI) con ciascuna delle due imprese in possesso di OG6 di classifica V?
    O la capogruppo  deve possedere in proprio le attestazioni SOA richieste dall' avviso di gara?
  • in merito al punto III.2.3) sopra citato, relativo all'Avviso di gara, le imprese partecipanti alla gara devono essere in possesso obbligatoriamente (pena esclusione) della OG3 classifica III bis?
    E nel caso in cui non fosse obbligatorio il possesso della OG3 classifica 3bis, le opere oggetto della OG3 classifica IIIbis si possono subappaltare solo ad imprese che hanno esclusivamente questa attestazione o superiore?
  • in merito al punto III.2.3) sopra citato, relativo all'Avviso di gara lett. b, in caso di due o più imprese in Associazione Temporanea di Impresa (ATI), è ammessa la sommatoria dei lavori eseguiti dalle ditte partecipanti all'ATI nel triennio antecedente per raggiungere i complessivi 5.000.000,00€ di lavori analoghi? es  (manutenzioni, Pronto intervento, piccole estensioni e sostituzione rete, impianti di derivazione utenza,colonne montanti, tamponatrici ecc.)
  • Nel caso di ATI, è possibile variare, durante lo svolgimento delle lavorazioni, le percentuali attribuite alle varie ditte partecipanti?
  • Nel  caso in cui una ditta partecipante, sia sotto forma di ATI che singolarmente, perda la gara a cui ha partecipato, è possibile che la stessa ditta subentri in subappalto dalla ditta aggiudicatrice dell'appalto?” 

si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Premesso che la relativa risposta sottintende indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, le quali sono stabilite nell’Avviso di gara e nel relativo Disciplinare, cui si rimanda, si precisa che

  • In merito al punto III.2.3), lettere a) e b) dell’Avviso di gara, si chiarisce che i raggruppamenti temporanei di imprese interessati alla partecipazione ai lotti in gara, dovranno possedere, nel loro complesso, i sopra indicati requisiti. Pertanto, nel caso di RTI di tipo orizzontale, i singoli componenti il raggruppamento, dovranno possedere i sopra indicati requisiti in proporzione alla loro quota di partecipazione.
  • Con riferimento alle categorie scorporabili, come già indicato nel quesito n. 1 pubblicato sul Profilo committente di Toscana Energia, nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda l’attestazione SOA relativa alla categoria scorporabile, dovrà essere già indicata in sede di gara, A PENA DI ESCLUSIONE, l’intenzione di ricorrere al subappalto per le relative lavorazioni.Inoltre, si evidenzia che il subappaltatore dovrà essere in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, in relazione ai lavori subappaltati.
  • Riguardo la possibilità di mutare le quote di esecuzione lavori nell’ambito di un RTI, si rinvia all’analisi dell’art. 92, co. II, D.P.R. 207/2010.
  • Relativamente alla configurabilità del subappalto anche per i concorrenti alla procedura di gara, si chiarisce che tale ipotesi non è esclusa dal paragrafo 4 del Disciplinare di gara.


QUESITO n. 5- (inserito in data 23.06.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“…l'azienda chiede se è possibile partecipare oltre che con requisiti propri anche con l'ausilio di altra impresa tramite Avvalimento così come da Art. 49 del Codice degli Appalti.”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Premesso che la relativa risposta sottintende indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, le quali sono stabilite nell’Avviso di gara e nel relativo Disciplinare, cui si rimanda, si precisa che:

  • Riguardo la possibilità di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto, si rinvia all’analisi degli artt. 49 e ss., D.Lgs. 163/06.


QUESITO 6- (inserito in data 24.06.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“…premesso quanto indicato all’art. 8 del disciplinare di gara “subappalto” in merito all’indicazione dei nominativi dei subappaltatori iscritti all’Albo Fornitori, oppure registrati nell’elenco dei fornitori di Toscana Energia, chiediamo se è consentito dichiarare le sole lavorazioni delle categorie subappaltabili senza menzionare il nominativo del subappaltatore già in fase di gara, ma solo in fase successiva all’aggiudicazione della gara d’appalto.
Qualora invece sussista l’obbligo già in fase di gara di dover indicare i nominativi dei subappaltatori, si chiede se la loro iscrizione nell’Albo Fornitori Qualificati, oppure la loro registrazione nell’elenco dei fornitori di Toscana Energia, possa essere effettuata dal subappaltatore successivamente all’aggiudicazione della gara in ogni caso prima della relativa autorizzazione al subappalto.”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Come già indicato nella risposta al quesito 2 pubblicato sul Profilo committente di Toscana Energia, si ribadisce che, per quanto possibile, è richiesta già in sede di gara, l’indicazione del nominativo dell’eventuale impresa subappaltatrice, al fine di poter verificare l’iscrizione nell’Albo Fornitori Qualificati.
Ad ogni modo, come indicato nel paragrafo 4 del Disciplinare di gara, si conferma che l’iter di qualifica del subappaltatore, eventualmente non inserito nell’Albo Fornitori Qualificati di Toscana Energia, potrà essere avviato successivamente alla definizione della procedura di gara. Resta comunque inteso che l’esito positivo dell’iter di qualifica dell’impresa indicata condizionerà il rilascio dell’autorizzazione al subappalto.

QUESITO n. 7- (inserito in data 24.06.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… -Mi confermate che è ammessa la partecipazione di due imprese in possesso dell’OG6 classifica V anziché di una impresa con OG6 di classifica VI come richiesta dall’Avviso di gara?
-Quindi l’importo di due imprese con OG6 classifica V è considerato cumulativo soddisfa l’importo richiesto dal bando di gara Lotto 3 e 4? ”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Come già indicato nella risposta al quesito 4 pubblicato sul Profilo committente di Toscana Energia, si ribadisce che la relativa risposta sottintende indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, le quali sono stabilite nell’Avviso di gara e nel relativo Disciplinare, cui si rimanda. In particolare, si precisa che le problematiche inerenti le condizioni di partecipazione dei concorrenti sono di competenza esclusiva della Commissione di gara.

QUESITO n. 8- (inserito in data 24.06.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… Si chiede se sia prevista la Presa Visione obbligatoria del progetto e/o dei luoghi con emissione del relativo Attestato.”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Tutta la documentazione tecnica citata nell’Avviso di gara è resa disponibile ai concorrenti, con le modalità ivi indicate, pertanto non è necessaria la loro presa visione obbligatoria. Non sono altresì previsti sopralluoghi obbligatori. 

QUESITO 9- (inserito in data 24.06.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… con riferimento al punto 8 del disciplinare di gara relativo ai sub-appalti, dovendo indicare oltre alla analitica descrizione delle opere, i nominativi dei sub appaltatori, i quali devono essere iscritti nel Vostro Albo Fornitori Qualificati o Registrati, chiede cortesemente di poter avere l'elenco delle Imprese con Voi qualificate per la tipologia dei lavori in oggetto, da cui poter attingere per la partecipazione alle gare stesse.”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Come già indicato nelle precedenti risposte ai quesiti in tema di subappalto pubblicati sul Profilo committente di Toscana Energia, si ribadisce che, per quanto possibile, è richiesta già in sede di gara, l’indicazione del nominativo dell’eventuale impresa subappaltatrice, al fine di poter verificare l’iscrizione nell’Albo Fornitori Qualificati.
Ad ogni modo, premesso che l’Albo Fornitori Qualificati di Toscana Energia è un documento riservato e come tale non può essere divulgato, si sottolinea che i concorrenti hanno facoltà di indicare quali subappaltatori anche imprese non qualificate da Toscana Energia, che potranno avviare l’iter di qualifica anche successivamente alla definizione della procedura di gara. Resta comunque inteso che l’esito positivo dell’iter di qualifica dell’impresa indicata condizionerà il rilascio dell’autorizzazione al subappalto.

QUESITO n. 10- (inserito in data 24.06.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… La scrivente intendendo partecipare alla gara indicata in oggetto, in A.T.I. di tipo orizzontale, chiede con riferimento al “punto 1.4 Raggruppamenti Temporanei e Consorzi-punto II”, del Disciplinare di gara se il requisito può essere soddisfatto al 100% dalla sola impresa mandataria.”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Premesso che la relativa risposta sottintende indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, le quali sono stabilite nell’Avviso di gara e nel relativo Disciplinare, cui si rimanda, si precisa che  
 
Come già indicato nella risposta al quesito 4 pubblicato sul Profilo committente di Toscana Energia, si ribadisce che in merito al punto III.2.3), lettere a) e b) dell’Avviso di gara, i raggruppamenti temporanei di imprese interessati alla partecipazione ai lotti in gara, dovranno possedere, nel loro complesso, i sopra indicati requisiti.
Pertanto, nel caso di RTI di tipo orizzontale, i singoli componenti il raggruppamento, dovranno possedere i due sopra indicati requisiti in proporzione alla loro quota di partecipazione, che non dovrà comunque essere inferiore alle quote di legge. Si rileva, ad ogni modo, che la finalità del RTI è proprio quella di consentire la ripartizione, tra i diversi componenti il raggruppamento, dei requisiti di partecipazione richiesti dalle norme di gara e non posseduti interamente dalla singola impresa.

QUESITO 11- (inserito in data 26.06.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… In riferimento al modello 3 si chiede se la dichiarazione deve essere resa anche dai procuratori speciali non firmatari dell’offerta (i cui poteri sono limitati solo ad alcune mansioni).”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Nel richiamare integralmente i contenuti del paragrafo 1.2, lett. C del Disciplinare di gara, si conferma che la dichiarazione di cui al modello 3 deve essere resa esclusivamente dai “procuratori dell’impresa titolari di poteri gestori generali e continuativi” e non da procuratori speciali con poteri limitati.
Al fine di individuare le fattispecie concrete che identificano i poteri gestori generali e continuativi, si rinvia alla copiosa giurisprudenza in merito.

QUESITO n. 12- (inserito in data 26.06.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… La scrivente intendendo partecipare alla gara indicata in oggetto come impresa singola, chiede 
con riferimento all’Avviso di gara “punto III.2.3) Capacità Tecnica, punto b)“Esecuzione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di lavori analoghi a quelli oggetto di gara (manutenzione, pronto intervento, piccole estensioni e sostituzioni rete, impianti di derivazione d’utenza, colonne montanti, tamponatrici e attività su misuratori realizzate in centri urbani) nell'ambito della distribuzione gas metano, per un importo complessivo non inferiore ad € 5.000.000,00”, se può avvalersi del suddetto requisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, ai fini della partecipazione alla gara.”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Premesso che la relativa risposta sottintende indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, le quali sono stabilite nell’Avviso di gara e nel relativo Disciplinare, cui si rimanda, si precisa che
 
Riguardo la possibilità di avvalersi dei requisiti tecnici ed organizzativi di un altro soggetto, si rinvia all’analisi degli artt. 49 e ss., D.Lgs. 163/06.

QUESITO 13- (inserito in data 26.06.2015)
 
Relativamente ai quesiti sotto riportati,
 
“… QUESITO N. 1
Al  punto III.1.1) del bando di gara “Cauzioni e garanzie richieste”  viene riportato che “in caso di partecipazione a tutti i lotti , la Garanzia provvisoria deve essere  pari al 2% dell'importo a base di gara del lotto di valore più alto”.
A tal proposito, si chiede : l’importo della garanzia provvisoria dovrà essere pari al 2% del Lotto. 1) Unità operativa Pistoia di € 17.770.000,00 (poiché in quest’ultimo è compreso anche il valore dell’opzione eventualmente esercitabile di € 7.700.000,00) ? o pari al 2% del. Lotto 2) Unità operativa Firenze 1 di € 16.700.000,00?

QUESITO N. 2
In caso di partecipazione come impresa singola di una impresa in possesso di sola Categoria SOA OG6 III Bis, I requisiti di “Capacità tecnica” di cui al Punto III.2.3.) del Bando di gara lettera a), b), e c) possono essere interamente oggetto di Avvalimento con impresa in possesso di Categoria SOA OG6 VIII e OG3 V senza costituire ATI? 

QUESITO N. 3
In caso di partecipazione di una impresa con Amministratore Unico e socio unico persona giuridica, occorre produrre la dichiarazione “a Pena di esclusione” di cui al Punto 1.2 lett. C (Modello 3) del Disciplinare di gara rilasciata dal legale rappresentante del socio unico persona giuridica?
E in caso affermativo, occorre produrre in questo caso anche la dichiarazione del socio di maggioranza del socio unico persona giuridica?

QUESITO N. 4
In caso di partecipazione di una impresa con Amministratore Unico e socio unico persona giuridica, occorre produrre la dichiarazione di cui al Punto 1.2 lett. K (Modello 5) del Disciplinare di gara rilasciata da tutti i soggetti facenti parte del socio unico persona giuridica?”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Premesso che la relativa risposta sottintende indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, le quali sono stabilite nell’Avviso di gara e nel relativo Disciplinare, cui si rimanda, si precisa che

  1. Si conferma che l’importo del Lotto 1) Unità operativa Pistoia è pari ad € 17.700.000,00(comprensivo del valore di opzione eventualmente esercitabile), pertanto, in caso di partecipazione a tale lotto, l’importo della cauzione provvisoria ai sensi del paragrafo 1.2, lettera E, del Disciplinare di gara, dovrà essere pari al 2% di € 17.700.000,00, fatta salva la riduzione della cauzione secondo le modalità previste dall’art. 75, co. VII, D.Lgs. 163/06.
  2. Riguardo la possibilità di avvalersi dei requisiti tecnici ed organizzativi oppure dell’attestazione SOA di un altro soggetto, si rinvia all’analisi degli artt. 49 e ss., D.Lgs. 163/06. Si sottolinea, in ogni caso, che con riferimento ai requisiti di cui al punto III.2.3 dell’Avviso di gara, soltanto la lettera a) si riferisce al possesso di adeguata attestazione SOA, mentre le lettere b) e c) si riferiscono rispettivamente all’esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto di gara ed al possesso deirequisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. 177 del 14.09.2011, in materia di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento e luoghi confinati.
  3. Pertanto, unicamente il possesso del requisito di cui al punto III.2.3 dell’Avviso di gara, lettera a), potrebbe essere eventualmente soddisfatto con l’avvalimento di adeguata attestazione SOA di altro soggetto.
  4. Nel richiamare integralmente i contenuti del paragrafo 1.2, lett. B del Disciplinare di gara, si conferma che la dichiarazione di cui al modello 3, ai sensi dell’art. 38, co. I, lett. b) e c), D.Lgs. 163/06, deve essere resa, in caso di società di capitali, tra gli altri soggetti indicati, anche dal“socio unico persona fisica”, ma non dal socio unico persona giuridica.
  5. Nel richiamare integralmente i contenuti del paragrafo 1.2, lett. K del Disciplinare di gara, si conferma che la dichiarazione di cui al modello 5, ai sensi dell’art. 85, co. II, lett. c), D.Lgs. 159/11 (Codice antimafia), deve essere resa, in caso di società di capitali, anche dai soggettimenzionati dal medesimo art. 85 citato riferibili al “socio unico persona giuridica.

 

QUESITO 14- (inserito in data 26.06.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… Con riferimento al punto III.2.3 lettera b dell’avviso di gara e relativamente alla capacità tecnica, si chiede conferma della seguente interpretazione:
“esecuzione nell’ultimo triennio di lavori analoghi a quelli oggetto di gara (manutenzione e/o pronto intervento e/o piccole estensioni e sostituzioni di rete e/o impianti di derivazione utenza, e/o colonne montanti e/o tamponatrici e attività su misuratori realizzate in centri urbani) per un importo complessivo di € 5.000.00000.”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Nel richiamare integralmente i contenuti del paragrafo 1.2, lett. D del Disciplinare di gara, si conferma che i concorrenti, al fine di partecipare validamente alla procedura di gara devono essere in possesso del requisito dei lavori analoghi con riferimento ad una o più delle attività indicate nella relativa elencazione, per l’importo richiesto di € 5.000.000,00.

QUESITO 15- (inserito in data 30.06.2015)
 
Relativamente ai quesiti sotto riportati,
 
“… Si chiede:
1 - Se obbligatorio che lo scrivente proceda con la registrazione ad albo fornitori, per partecipare alla presente procedura aperta; SE SI, potete indicare le modalità e gli allegati previsti?
2 - Per l’indicazione delle ditte Subappaltatrici su MODULO 1D,  l’elenco ditte Albo Fornitori è presente su vostro portale web e consultabile liberamente, oppure con la presente richiesta potete fornire via pec lo stesso?”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
1 - Si precisa che l’iscrizione nell’Albo Fornitori Qualificati di Toscana Energia NON costituiscecondizione di partecipazione alla procedura di gara. In ogni caso, si segnala che sul Profilo Committente di Toscana Energia, www.toscanaenergia.eu sezione fornitori – diventa fornitore, è descritto il processo di qualifica dei fornitori ed è allegata la relativa modulistica per attivare il corrispondente iter, da definire positivamente prima della stipula del contratto, in caso di eventuale aggiudicazione, per i concorrenti non ancora iscritti.
2 - Come già indicato nella precedente risposta al quesito 9 pubblicato sul Profilo committente di Toscana Energia, si ribadisce che l’Albo Fornitori Qualificati di Toscana Energia è un documento riservato e come tale non può essere divulgato. Si sottolinea che i concorrenti hanno facoltà di indicare quali subappaltatori anche imprese non qualificate da Toscana Energia, che potranno avviare l’iter di qualifica anche successivamente alla definizione della procedura di gara. Resta comunque inteso che l’esito positivo dell’iter di qualifica dell’impresa indicata condizionerà il rilascio dell’autorizzazione al subappalto.

QUESITO 16- (inserito in data 03.07.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… in relazione alla gara in oggetto, avremmo la necessità di formulare alcune domande, le cui risposte sono importanti per una corretta valutazione economica e tecnica dell’appalto:

  • Sarebbe importante conoscere per le diverse tipologie di attività (es. allacciamenti, sostituzioni e nuova posa condotte, servizi - intesi come cambio misuratori o morosità - etc.) le previsioni di budget per il triennio a base di gara e quanto realizzato per le negli ultimi anni per lotto;
  • Cosa si intende per D.L. (riportata in più voci elenco prezzi), sarà una direzione lavori esterna o saranno i tecnici di Toscana Energia ad effettuare la direzione lavori;
  • La richiesta dei permessi presso le varie amministrazioni è a carico dell’impresa appaltatrice o della Committente … ”

si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Premesso che tutta la documentazione utile ai fini della partecipazione alla gara è già resa disponibile ai concorrenti, si precisa che

  • Le previsioni contenute nel budget Toscana Energia non hanno alcuna rilevanza per i concorrenti, che, nella formulazione dell’offerta economica, dovranno basarsi sugli importi a base d’asta e sui relativi elenchi prezzi.
  • Parimenti, ai fini della formulazione del ribasso, non ha alcuna rilevanza conoscere chi svolgerà il ruolo di Direttore Lavori.
  • Infine, si conferma che la richiesta di Autorizzazioni è a carico della Committente, salvo eventuali richieste di Ordinanza per installazione cantiere stradale che potranno essere richieste all’Appaltatore. A tale ultimo proposito, si aggiunge che tali attività saranno remunerate con la voce Allestimento cantiere.

QUESITO 17- (inserito in data 03.07.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… Con riferimento al punto K a pagina 6 del  disciplinare di gara, la scrivente fa presente di essere iscritta alla white list della Prefettura competente, quindi ritiene di poter sostituire le autocertificazioni da Voi richieste per le persone di cui trattasi, con copia conforme all' originale dell'attestato di iscrizione  medesimo.”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Premesso che l’eventuale mancata produzione della documentazione di cui al punto K del Disciplinare di gara non è prevista a pena di esclusione, e che, ai sensi dell’art. 1, co. 52-bis, L. 190/2012, l’iscrizione nelle cosiddette “white list” tiene luogo dell’informazione antimafia, si ritiene corretto che, ove il concorrente risulti iscritto in tali elenchi, sia prodotta apposita autocertificazione di iscrizione da allegare al modello 2, in luogo dei vari modelli 5 relativi ai soggetti interessati.

QUESITO 18- (inserito in data 08.07.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… Siamo a chiedere conferma dell’importo complessivo del lotto 3), poiché sommando la categoria prevalente OG6 € 10.724.400,00 e la categoria scorporabile subappaltabile OG3 € 1.386.000,00 il risultato è di € 12.110.400,00… ”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Nel richiamare integralmente i contenuti delle premesse al Disciplinare di gara, si conferma che l’importo complessivo del Lotto 3) Unità Operativa Pisa è pari ad € 12.110.000,00, come indicato nel punto II.2.1) dell’Avviso di gara. L’indicazione di € 10.724.400,00 riferita alla categoria prevalente OG6 del Lotto 3) è da considerare dovuta ad errore materiale, in quanto il relativo importo corretto è pari ad € 10.724.000,00.  

QUESITO 19- (inserito in data 08.07.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… Con la presente siamo a chiedere, con riferimento al punto 1.2 B del disciplinare di gara, se la sanzione pecuniaria sia da intendersi pari all’1 per cento o piuttosto all’1 per mille… ”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Nel richiamare integralmente i contenuti del punto 1.2 B del Disciplinare di gara, si conferma che il valore della sanzione pecuniaria è pari all’1% (unopercento) del valore dell’importo a base di gara, per singolo lotto e, comunque, non superiore ad € 50.000,00.

QUESITO 20- (inserito in data 08.07.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… In fase di gara dobbiamo produrre, oltre al nominativo degli eventuali subappaltatori, ulteriore documentazione a corredo?
In caso affermativo, vi chiediamo cortesemente di indicare:
- la documentazione da produrre nel caso in cui il subappaltatore sia già iscritto al vs. Albo Fornitori;
- la documentazione da produrre nel caso in cui il subappaltatore non sia ancora iscritto al vs. Albo Fornitori …”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Come già indicato nelle precedenti risposte ai quesiti in tema di subappalto pubblicati sul Profilo committente di Toscana Energia, si ribadisce che, per quanto possibile, è richiesta già in sede di gara, l’indicazione del nominativo dell’eventuale impresa subappaltatrice, al fine di poter verificare l’iscrizione nell’Albo Fornitori Qualificati. Ad ogni modo, si precisa che, oltre all’indicazione delle lavorazioni oggetto di subappalto ed al  nominativo del subappaltatore, non è necessario fornire ulteriori elementi.

QUESITO n. 21- (inserito in data 09.07.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… chiediamo se ad integrazione del modello offerta dobbiamo indicare i costi per la sicurezza aziendali…”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
- In ordine alla tematica evidenziata, si è espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 nel senso di ritenere obbligatorio l’inserimento dei costi interni per la sicurezza del lavoro, ad opera dei concorrenti, a pena di esclusione anche ove non previsto dal bando di gara. Si rinvia alla analisi dei relativi contenuti. 

QUESITO 23- (inserito in data 09.07.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… Con riferimento all’ultimo comma dell’art. 12  - Garanzia Finanziaria – della bozza del contratto di appalto, siamo a chiedere che il richiamo all’art. 1669 del Codice Civile, venga dichiarato irrilevante sulla effettiva durata della polizza fideiussoria definitiva a carico dell’aggiudicatario, in quanto evidentemente incompatibile con la natura e durata del contratto, che sarà comunque  svincolabile con collaudo (o documenti equivalenti) al termine del periodo triennale di esecuzione dei lavori.
Si chiede, nell’attesa di un riscontro alla presente, la concessione di una proroga di una settimana per la presentazione dell’offerta… ”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
- Nel richiamare integralmente i contenuti dell’articolo 12-Garanzia Fideiussoria dello schema di contratto, si conferma che la garanzia fideiussoria cesserà di avere effetto “… con le cautele prescritte dalle Leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del c.c….”.
- Inoltre, valutato che tutta la documentazione utile ai fini della partecipazione alla gara è resa disponibile ai concorrenti e considerato che si è in presenza di procedura di gara aperta, di per sé soggetta a rigide prescrizioni in tema di obblighi pubblicitari, non risulta possibile prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

QUESITO n. 24- (inserito in data 09.07.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… con la presente chiedo delucidazioni in merito al fatto che essendo quattro lotti, tornate di gara ,chi è aggiudicatario di un lotto non puo' risultare aggiudicatario di quelli successivi, nel caso in cui la mia impresa partecipasse a due gare in ATI, un lotto con una impresa e un altro lotto con un'altra impresa, se rimanesse aggiudicataria nel primo lotto automaticamente verrebbe esclusa l'eventuale aggiudicazione all'ATI dell'altro lotto?
Ciò indipendentemente dal fatto che partecipa in qualità di mandante o di mandataria e indipendentemente dalla percentuale di lavori assegnati?
Lo stesso chiedo per il subappalto: il fatto che la mia impresa sia indicata come subappaltatrice in un lotto, di cui il mio appaltatore risulti aggiudicatario  impedisce alla mia impresa di risultare aggiudicataria in qualità di appaltatore e/o subappaltatore e/o parte di ATI in un altro lotto?…”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Premesso che la relativa risposta sottintende indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, le quali sono stabilite nell’Avviso di gara e nel relativo Disciplinare, cui si rimanda, si precisa che
 
- Nel richiamare integralmente i contenuti del paragrafo 2 del Disciplinare di gara, si conferma l’impossibilità per i concorrenti di aggiudicarsi più di un lotto, in qualsiasi forma essi si presentino. Pertanto, si ritiene che la mera partecipazione di un soggetto ad un RTI aggiudicatario di un lotto, abbia l’effetto di non consentire l’aggiudicazione ad altro RTI, di cui lo stesso soggetto faccia eventualmente parte.
- Relativamente alla configurabilità del subappalto anche per i concorrenti alla procedura di gara, indipendentemente dalla circostanza che risultino o meno aggiudicatari di un altro lotto, si chiarisce che tale ipotesi non è esclusa dal paragrafo 4 del Disciplinare di gara.

QUESITO n. 25- (inserito in data 09.07.2015)
 
Relativamente al quesito sotto riportato,
 
“… in caso di partecipazione a tutti e quattro i lotti in costituenda RTI di tipo Misto, variando per ogni lotto la percentuale di incidenza della categoria OG3, è corretto presentare in fase di gara n° 4 modelli 1b, ognuno con le percentuali di competenza?
a titolo esemplificativo per i primi 2 lotti:
LOTTO 1

  • Mandataria: cat og6 46,59%, per una partecipazione al rti del 41,00%
  • Mandante A: cat og6 27,27%, per una partecipazione al rti del 24,00%
  • Mandante B: cat og6 26,14%, per una partecipazione al rti del 23,00%
  • Mandante C: cat og3 100%, per una partecipazione al rti del 12,00% (non in possesso pertanto del requisito di cui al punto III.2.3) lett b) del bando di gara)

LOTTO 2

  • Mandataria: cat og6 46,30%, per una partecipazione al rti del 41,00%
  • Mandante A: cat og6 26,60%, per una partecipazione al rti del 23,55%
  • Mandante B: cat og6 27,10%, per una partecipazione al rti del 24,00%
  • Mandante C: cat og3 100%, per una partecipazione al rti del 11,45% (non in possesso pertanto del requisito di cui al punto III.2.3) lett b) del bando di gara)

E così anche per gli altri 2. Chiaramente l’unica variante sono le percentuali: mandataria e mandanti saranno sempre le medesime.…”
 
si evidenziano i seguenti chiarimenti:
 
Premesso che la relativa risposta sottintende indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, le quali sono stabilite nell’Avviso di gara e nel relativo Disciplinare, cui si rimanda, si precisa che
- Con riferimento a quanto espressamente richiesto, in ordine alla compilazione dei modelli di gara, si ritiene necessario compilare 4 diversi modelli 1b, uno per ciascun lotto di partecipazione, stante la diversa ripartizione delle attività tra i componenti il RTI.
- Come già indicato nella risposta al quesito 24, in corso di pubblicazione sul Profilo committente di Toscana Energia, nel richiamare integralmente i contenuti del paragrafo 2 del Disciplinare di gara, si conferma l’impossibilità per i concorrenti di aggiudicarsi più di un lotto, in qualsiasi forma essi si presentino. Pertanto, si ritiene che la mera partecipazione di un soggetto ad un RTI aggiudicatario di un lotto, abbia l’effetto di non consentire l’aggiudicazione ad altro RTI, di cui lo stesso soggetto faccia eventualmente parte.
- Inoltre, come già indicato nelle risposte ai quesiti 4 e 10 pubblicate sul Profilo committente di Toscana Energia, si ribadisce che in merito al punto III.2.3), lettere a) e b) dell’Avviso di gara, i raggruppamenti temporanei di imprese interessati alla partecipazione ai lotti in gara, dovranno possedere, nel loro complesso, i sopra indicati requisiti.
Pertanto, tutti i singoli componenti il raggruppamento, dovranno possedere i due sopra indicati requisiti in proporzione alla loro quota di partecipazione, che non dovrà comunque essere inferiore alle quote di legge. 

Ultimo aggiornamento: 19/12/2022 - 13:05:04